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Sentenze

Il fresato è un “sottoprodotto” e non un rifiuto

Il Tar Puglia, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 4151 del 6 agosto 2013 ribadisce la natura di “sottoprodotto” del fresato e non di rifiuto, le cui caratteristiche permettono un immediato ed integrale suo reimpiego.

Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22/05/2024, n. 634:

Parimenti, non sono condivisibili le argomentazioni della ricorrente con riguardo all’inammissibilità della proposta avanzata dalla controinteressata relativa al riutilizzo del fresato rimosso dal precedente malto stradale, onde utilizzarlo per la realizzazione del misto granulare stabilizzato da impiegare per la fondazione dell’opera a realizzarsi.

Secondo la prospettazione della ricorrente, il progetto a base di gara avrebbe previsto la qualificazione conglomerato bituminoso come “rifiuto” non suscettibile di riutilizzo.

L’argomentazione non è persuasiva.

Deve evidenziarsi che il progetto summenzionato non prevede un’impossibilità di riutilizzo sic et simpliciter dei materiali rinvenuti in cantiere, bensì una mera considerazione valutativa – “non è stata ravvisata possibilità di riutilizzo” – e come tale essa non può essere posta a valida motivazione di esclusione dalla gara laddove uno dei concorrenti dimostri che, di fatto, vi potrebbero essere margini di riutilizzo lecito e utile di detto materiale.

Tanto più che, guardando alla lex specialis con una visione sistematica, è essa stessa ad affermare che saranno oggetto di valutazione quelle proposte che garantiranno un miglioramento della sostenibilità anche mediante la “presenza di sistemi di trattamento e recupero dei materiali/rifiuti prodotti nelle attività dei campi base e dei cantieri operativi (ad esclusione delle terre e rocce da scavo per la realizzazione dell’intervento) in modo da limitare lo smaltimento esterno al cantiere”.

Ad ogni modo, proprio con riguardo al fresato, con sentenza del Consiglio di Stato n. 4151 del 6 agosto 2013 – all’esito dell’intervento nel processo della SITEB Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade – si è avuto modo di affermare la natura di “sottoprodotto” del fresato stesso – le cui caratteristiche permettono un immediato ed integrale reimpiego – anziché di “rifiuto” e che il ciclo di riutilizzazione dell’asfalto “non prevede trasformazione e non viene, quindi, riciclato, e può essere recuperato in situ senza operazioni di stoccaggio e deposito”.

Conseguentemente, è parimenti privo di pregio l’ultimo profilo di doglianza del motivo qui vagliato, nella parte in cui la ricorrente sostiene che la miglioria proposta avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’offerta della controinteressata, in quanto integrante gli estremi di un’offerta condizionata.

In tesi, il recupero del conglomerato bituminoso presente in cantiere – qualificato dalla ricorrente come rifiuto – avrebbe necessitato di un’autorizzazione regionale della macchina operatrice all’uopo utilizzata.

L’autorizzazione de qua, in quanto “incerta”, avrebbe asseritamente conferito all’offerta una condizionalità di per sé vietata dal disciplinare di gara.

Tanto sulla scorta dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 152/2006, il quale dispone che “Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza”; è opportuno precisare che tale disposizione concerne espressamente – come da rubrica dell’articolo – gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Ebbene, dovendosi qualificare il fresato come “sottoprodotto”, deve ritenersi che non trovi applicazione la disposizione in commento e che – condividendo l’assunto della controinteressata e della Stazione appaltante – siano conseguentemente esclusi dall’obbligo dell’autorizzazione e della comunicazione per lo svolgimento delle singole attività gli impianti che provvedono alla sola riduzione volumetrica e alla separazione delle frazioni estranee, quale si configura appunto la fresatrice stradale, da utilizzarsi per la miglioria offerta.

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