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Sentenze

Utilizzo di formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici. Legittimità.

Nell’accogliere l’appello della stazione appaltante appare di particolare interesse la decisione del Consiglio di Stato sul motivo incentrato su un utilizzo di formula matematica per l’attribuzione del punteggio relativo al Prezzo, che avrebbe determinato un notevole appiattimento dei punteggi.

Consiglio di Stato, Sez. V, 26/11/2020, n.7436 ribadisce invece la legittimità dell’uso di formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi.

Ecco sintetizzata la decisione:

14. Con un ulteriore motivo di ricorso riproposto l’originaria ricorrente contesta il criterio di attribuzione del punteggio per le offerte economiche (per un massimo di 30 punti), espresso nel disciplinare di gara dalla seguente formula «30 * (migliore offerta complessiva ottenuta in gara/offerta del singolo concorrente». Nel sottolineare che la formula in questione è imperniata non già sulla proporzione lineare tra ribassi percentuali rispetto alla base d’asta ma sul rapporto di proporzionalità inversa tra gli importi globali offerti dai concorrenti, la XXX sottolinea che per effetto di essa vi è stato un notevole appiattimento dei punteggi. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che per i ribassi del 32,14% e del 5,10% rispettivamente offerto da essa ricorrente dalla YYY, i punteggi assegnati sono stati di 30 e 21,45, con la conseguenza che a fronte di un ribasso pari a 6,30 volte quello altrui, la traduzione in termini di punteggio si è estrinsecata in rapporto tra le offerte di 1,4.

15. Il motivo è infondato.

16. Rispetto i precedenti giurisprudenziali citati dalla XXX (sono richiamate le sentenze di questa Sezione del 14 agosto 2017, n. 4004, del 28 agosto 2017, n. 4081, e del 2 agosto 2018, n. 4778) la più recente giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di ritenere «non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi»: così la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688 (conforme anche il precedente di cui alla sentenza sempre di questa Sezione del 23 novembre 2018, n. 6639, in essa richiamato).

La descritta evoluzione è avvenuta sulla base del «mutato contesto» (così ancora la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688) conseguente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle linee-guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare (cfr. il § IV delle linee-guida in esame).

17. La stessa sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688 ha poi segnalato che i precedenti contrari sono invece riferiti a procedure di gara soggette al Codice dei contratti pubblici ora abrogato, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal quale non era ricavabile alcuna preferenza per criteri legati alla componente prezzo rispetto a quelli di carattere qualitativo, come invece dall’art. 95 del Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore (si rinvia a quest’ultimo riguardo ai principi formulati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 21 maggio 2019, n. 8). A conferma di ciò va segnalato che le sopra citate sentenze di questa Sezione del 14 agosto 2017, n. 4004, del 28 agosto 2017, n. 4081, richiamate dalla XXX, sono relative appunto a procedure di affidamento soggette al previgente Codice dei contratti pubblici. Non altrettanto può dirsi per la sentenza del 2 agosto 2018, n. 4778, parimenti invocata dall’originaria ricorrente a sostegno dei propri assunti. Nondimeno essa è relativa ad una competizione fondata su offerte al rialzo sulla base d’asta per un contratto attivo per la stazione appaltante. In tale ipotesi non si ravvisa pertanto la medesima esigenza di limitare la competizione al ribasso sul prezzo, a scapito degli aspetti qualitativi dell’offerta, ma anzi vi è l’opposta esigenza per la stazione appaltante di massimizzare l’entrata, rispetto alla quale è contraddittorio l’appiattimento derivante da formule matematiche non imperniate su valori percentuali rispetto alla base d’asta ma sui valori assoluti offerti dagli operatori economici.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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