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Agenzia delle Entrate, News

News – Imposta di bollo sulle offerte presentate dagli Operatori Economici – Comunicato dell’Agenzia delle Entrate

A seguito dell’interpello presentato dalla Provincia Autonoma di Trento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che vanno assoggettate all’imposta di bollo solo quando sono seguite da accettazione da parte dell’amministrazione:

L’ articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo, fin dall’origine, per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche.unilatera/i con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”. Il successivo articolo 24 della tariffa, Parte Seconda, prevede, invece, l’applicazione dell’imposta, solo in caso d’ uso, per gli “Atti e documenti di cui ali’ articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafìci, ancorché contenenti clausole di cui all’articolo 1341 del codice civile’.
Con particolare riferimento all’applicabilità dell’imposta di bollo sui documenti prodotti nell’ambito dei contratti pubblici e nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con Risoluzione 16/12/2013, n. 96/E, e, più recentemente, con la Risposta n. 35 del 12 ottobre 2018, entrambe pubblicate e scaricabili dal sito internet In particolare, ai fini che qui interessano, la citata Risoluzione n. 96/2013 (richiamata nella Risposta n. 35/2018) ha chiarito che “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti aifini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali; la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono Effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione’.
Dall’analisi dell’istanza e della documentazione allegata pare che il caso in esame sia sostanzialmente riconducibile a tale fattispecie.
Si ritiene pertanto che l’offerta economica, presentata nelle procedure di gara telematica per l’affidamento di lavori, non debba essere assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegato A al DPR n. 642/1972, quale scrittura privata con la quale si creano rapporti giuridici, in coerenza con quanto chiarito a proposito delle procedure di acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico.
L’imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l’offerta economica, sempre che non rientrino nell’articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.

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