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Sentenze

Giurisprudenza – Clausola Sociale – Non può imporre uno specifico CCNL

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2.1.- In primis, va, infatti, considerato, per un verso, che il vigente art. 30, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede comunque l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di applicare il C.C.N.L. strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalti (cfr. anche nota D.G. per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro n. 14775 del 26 luglio 2016), per cui le censure svolte paventano in realtà un vizio ipotetico non apprezzabile in sede di impugnazione “anticipata” del bando e degli atti collegati;

Per altro verso, va considerato che le vigenti disposizioni non possono far sì che gli offerenti vengano vincolati al recepimento di un solo tipo particolare di C.C.N.L. (Cons. St., sez. V, 12 settembre 2019 n. 6148).

Tant’è che è stato escluso che la c.d. “clausola sociale” possa consentire alla stazione appaltante d’imporre agli operatori economici l’applicazione di un dato contratto collettivo a tutti i lavoratori “da assorbire” nel nuovo soggetto affidatario (Cons. St., sez. III, 18 settembre 2018 n. 5444; sez. V, 1° marzo 2017 n. 932; sez. III, 9 dicembre 2015 n. 5597). Dovendosi contemperare l’obbligo sociale della salvaguardia dei livelli occupazionali con la libertà d’impresa e con la facoltà in questa insita di poter organizzare il servizio in modo coerente con la propria organizzazione produttiva (Cons. St., sez. V, 10 giugno 2019 n. 3885; sez. III, 30 gennaio 2019 n. 750; sez. III, 29 gennaio 2019 n. 726).

Peraltro, le esigenze dell’Amministrazione universitaria relative al servizio di portierato possono nel tempo variare, diminuendo o incrementando le necessità e le professionalità richieste, sicché è fisiologico, al rinnovo di ogni appalto pubblico, la rimodulazione dell’importo posto a base di gara.

Invero, è proprio la logica del modello organizzativo del contract out, ossia dell’affidamento esterno in appalto, rispetto al contract in, ossia all’assunzione interna di personale dipendente, che postula la variabilità di consistenza dell’appalto di volta in volta riaffidato con gare che si succedono nel tempo.

2.2.- In secundis, nel caso di specie, la carenza d’interesse all’impugnazione anticipata del bando di gara, sulla base dei dedotti vizi, deriva vieppiù dalla circostanza per la quale viene in evidenza una procedura con il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alla quale il ribasso sull’offerta è solo una componente.

3.- Di conseguenza, la spiegata impugnazione del bando non contempla clausole preclusive della partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, in quanto, da un lato, le prestazioni richieste sono sufficientemente chiare, nel limite dimensionale confacente alle attuali esigenze, e, dall’altro lato, tutti gli offerenti economici dovranno comunque assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori, come richiamata negli atti di gara e come prevista dalle leggi.

4.- In conclusione, il ricorso per le sopra esposte ragioni va dichiarato inammissibile, in quanto non v’è un apprezzabile interesse attuale a ricorrere avverso il bando di indizione della procedura di evidenza pubblica, non rinvenendosi clausole preclusive alla formulazione delle offerte, che dovranno essere peraltro coerenti sia con le attuali esigenze di servizio dell’Università degli Studi di Bari, sia con la normativa applicabile in materia di osservanza dei contratti collettivi negli appalti pubblici.

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QUI IL TESTO COMPLETO

 

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