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Sentenze

Giurisprudenza – Requisito di radicamento territoriale – Difetto di motivazione e violazione di principi in materia di gare – Illegittimità

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Con il bando impugnato, pubblicato in data 23 settembre 2019, l’ATC (Ambito Territoriale di Caccia) Pesaro 1 ha avviato una procedura per la ricerca di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica riferiti alla gestione faunistica venatoria di propria competenza per il triennio 2020-2023, prorogabile di altri tre anni. Tra i requisiti di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, è previsto l’avvenuto svolgimento di un servizio di almeno tre anni, documentato da fatture o da attestati di corretta esecuzione del servizio, in favore di almeno un Ambito Territoriale di Caccia della Regione Marche, “per quanto attiene alla gestione della fauna selvatica in applicazione a quanto previsto all’art. 19 della L.R. 7/95 e alla gestione degli ungulati in applicazione a quanto previsto dal regolamento della Regione Marche n. 3/2012, ovvero alla redazione dei piani e programmi di gestione degli istituti faunistici, della fauna selvatica stanziale oggetto di prelievo venatorio e degli ungulati selvatici (cinghiale, capriolo, daino)”.

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Nel merito il ricorso è fondato. La manifestazione di interesse in oggetto è propedeutica a una gara per il servizio di assistenza tecnica e consulenza riferito alla gestione faunistico-venatoria. Come è noto, non è di per sé precluso alle amministrazioni richiedere il possesso di ulteriori requisiti di qualificazione per partecipare ad una procedura di gara, purché questi siano conformi non solo ai principi relativi al corretto andamento del procedimento amministrativo (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) ma anche ai principi sanciti dai Trattati istitutivi dell’Unione Europea e/o elaborati in sede giurisdizionale dalla Corte di Giustizia, segnatamente quelli di libera concorrenza, di parità di trattamento e non discriminazione, di proporzionalità (tra le tante Tar Friuli-Venezia Giulia 6 aprile 2018, n.99).

2.1 Nel caso in esame, la limitazione del bando ai soggetti che hanno prestato servizio presso un’ATC della Regione Marche, è un requisito estremamente restrittivo e del tutto privo di motivazione, che impedisce la partecipazione di concorrenti che abbiano maturato la propria esperienza in altre regioni. In tutta evidenza, le eventuali particolarità della fauna marchigiana (che tra l’altro, paradossalmente, dovrebbero accomunare tutti gli ATC marchigiani ed essere assenti negli ATC limitrofi a quello di Pesaro appartenenti ad altre regioni), cui si accenna nelle memorie difensive, avrebbero dovuto essere oggetto di approfondita motivazione nel bando, alla luce del carattere estremamente restrittivo del requisito richiesto. Del resto, come riportato da parte ricorrente e non contestato, le qualifiche e l’esperienza da egli possedute sono idonee per l’attività oggetto del bando ai sensi della normativa delle Marche in tema di requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria (legge Regione Marche n. 7 del 1995 e relativo piano faunistico-venatorio, nonché Regolamento n. 3 del 2012).

2.2 Quanto sopra comporta la fondatezza del primo motivo di ricorso, in particolare sotto i profili della violazione della disciplina regionale in tema di requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatori, del difetto di motivazione e della violazione di principi in materia di gare pubbliche. Ne consegue l’annullamento del bando impugnato nella parte in cui richiede ai candidati, nella rubrica “requisiti di partecipazione” lo svolgimento di tre anni di servizio alle dipendenze di un ATC della Regione Marche.

2.3 L’accoglimento del ricorso sotto tali profili ha carattere assorbente, in quanto riguarda l’unica disposizione del bando con carattere escludente per il ricorrente. Difatti quest’ultimo non ha, allo stato, interesse a contestare la scarsa pubblicità del bando e la ristrettezza del termine di partecipazione (dato che ha regolarmente presentato domanda). Non ha altresì interesse a censurare l’eventuale richiesta, da parte del bando, per la gestione della fauna selvatica e quella degli ungulati, di una separata esperienza professionale nei due campi, dato che tale requisito non risulta con immediatezza dal bando impugnato, e non è quindi immediatamente escludente.

2.4 Le spese possono essere compensate in considerazione della presenza di giurisprudenza contrastante sulla natura degli ambiti territoriali di caccia.

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Tar Marche, Ancona, Sez. I, 18 novembre 2019, n. 704

 

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