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Sentenze

Giurisprudenza – Criteri premiali on/off nell’offerta tecnica per 65 degli 80 punti disponibili – Illegittimità

Il Tar Lazio accoglie il ricorso avverso aggiudicazione definitiva dell’“appalto specifico”, indetto tramite SDAPA, per l’affidamento del “servizio di pulizia e igiene ambientale.

Tra i vari motivi, uno  è rivolto a contestare il sistema c.d. on/off di attribuzione del punteggio per 65 punti sugli 80 disponibili nella gara in questione.

Infatti i criteri automatici di tipo on/off, per di più privi (almeno nelle versioni delle appendici al Capitolato d’Oneri applicabile all’appalto specifico) di previsioni per l’attribuzione di un punteggio differenziato tra un minimo e un massimo, non consentirebbero di valutare alcun “grado di soddisfacimento delle offerte”, con conseguente violazione del considerando 67 della direttiva 24/2014/UE e con l’art. 95, co. 3, d.lgs. 50/2016.

Tar Lazio, Roma, Sez. III, 23/ 12/ 2019, n.14749 accoglie il ricorso.

Devono al contrario essere accolte le censure svolte in via dichiaratamente subordinata nel secondo motivo, con le quali la ricorrente contesta il metodo di aggiudicazione basato, per 65 punti su 80, sul c.d. sistema on/off, quale si desume per la maggior parte delle voci di valutazione contemplate dall’allegato al Capitolato d’oneri dell’appalto specifico …., in quanto esso conduce ad un appiattimento delle offerte rispetto agli elementi qualitativi, che non risultano adeguatamente valorizzati.

Al riguardo deve essere condivisa l’impostazione giurisprudenziale, anche di questo TAR, assunta proprio in tema di appalti di pulizie (sentenza n. 7889\2018), per cui una tale definizione dei criteri di valutazione finisce per “appiattire” la valutazione dell’offerta tecnica e, quindi, per attribuire un peso determinante al valore dell’offerta economica, snaturando il criterio di aggiudicazione previsto in tutti i documenti di gara e imposto, prima ancora, dal legislatore nazionale e comunitario per gli appalti ad alta intensità di manodopera, risultando conseguentemente illegittima.

Anche nel caso in esame è possibile affermare che “il servizio di pulizia in parola si esplica mediante una prestazione che è suscettibile di essere svolta con metodi, procedure, prodotti e strumenti diversificati, con profonde differenze per quanto riguarda non solo il prezzo e l’efficacia del servizio di pulizia, ma anche i costi sociali ed ambientali. Una competizione basata unicamente sul prezzo può invero determinare esternalità negative, in quanto induce le imprese a utilizzare manovalanza non specializzata, prodotti a basso costo, andando evidentemente ad incidere sulla qualità del servizio reso alla PA e scaricando sulla collettività il costo in termini di inquinamento, abbassamento del tenore di vita dei lavoratori, mancato sviluppo delle imprese di settore, le quali, diversamente, ricorrendo ad un sistema premiante il rapporto qualità/prezzo delle offerte, potrebbero essere invece incoraggiate all’innovazione sotto il profilo organizzativo/tecnologico/produttivo etc. Obiettivi, questi, che ispirano gli interventi normativi comunitari e nazionali in materia di appalti pubblici, non solo al fine di aprire il relativo mercato alle imprese degli Stati membri, ma anche, in un’ottica di politica economica più generale, al fine di stimolare la crescita delle PMI, di limitare l’impatto ambientale, nonché di evitare i costi sociali derivanti da una concorrenza basata solo sul prezzo.”

Il criterio di aggiudicazione relativo all’appalto specifico è illegittimo. Esso, conseguentemente, travolge i successivi atti della procedura di gara per l’affidamento del servizio in contestazione, inclusa l’aggiudicazione all’impresa controinteressata.

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