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Giurisprudenza – Determinazione soglia di anomalia: il Consiglio di Stato si rimangia quanto detto il giorno prima

La questione si fa imbarazzante, e rischia davvero di bloccare migliaia di appalti.

Solo ieri (20 dicembre) abbiamo pubblicato l’ordinanza del Consiglio di Stato, con la quale la V sezione pareva non convenire con la modalità di computo della soglia di anomalia suggerite dal MIT.

Ebbene oggi, la stessa medesima sezione, seppur in diversa composizione, torna sui propri passi.

Ecco il revirement firmato Consiglio di Stato, sez. V, ord. 20 dicembre 2019, n. 6345

CONSIDERATO che il contrasto maturato nella giurisprudenza di prime cure verte, segnatamente, sulle modalità operative del “decremento percentuale” della c.d. prima soglia di anomalia (PMA) (determinata in base alla lettera I) dell’art. 97): da una parte sostenendosi che la testuale qualificazione del decremento come “percentuale” imponga il riferimento al valore della prima soglia, cui debba essere applicato il correttivo; dall’altra, che si tratti di un decremento “tra poste percentuali”, e quindi operante tra valori assoluti;

RITENUTO che, prima facie, la formula prefigurata dal dato normativo per la determinazione della soglia (finale) di anomalia (SA) sia ancorata alla sommatoria della “media aritmetica dei ribassi percentuali” (MAR) – depurata ai sensi della lett. a) mediante il taglio delle ali – e dello “scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali” (SMA), relativo alle offerte con ribassi superiori dalla media (lettere b) e c)), quest’ultimo decrementato di un “valore percentuale” in funzione correttiva, preordinato ad introdurre un funzionale fattore di incertezza e di imprevedibilità (da considerarsi in assoluto, trattandosi di poste tutte espresse in forma percentuale) pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola di SMA (PR): in sostanza: SA = MAR + SMA (1 – PR)”

A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti

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