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Sentenze

Giurisprudenza – Debito nei confronti di Inarcassa (500€) – Violazione grave

La stazione appaltante ha escluso il raggruppamento aggiudicatario in quanto, a seguito delle verifiche post-gara, ha riscontrato che nel corso della procedura era venuto meno il requisito generale di cui all’art.80, comma 4 del D. Lgs. n.50 del 2016, non risultando due mandanti in regola con gli obblighi contributivi verso Inarcassa.

Risultavano infatti omessi versamenti di un piano di rateazione per importi superiori a 500,00 euro.

Viene presentato ricorso avverso l’esclusione, con le ricorrenti che sostengono trattarsi di una violazione non definitivamente accertata; che vi era un piano di rateizzazione del debito, e che era stato violato il principio di proporzionalità, discendendo l’irregolarità da una disfunzione del meccanismo bancario di addebito diretto sul conto.

Tar Lazio, Roma, Sez. Seconda bis, 17/ 01/ 2020, n.564 respinge il ricorso.

Dopo aver rilevato come non venga contestata l’esistenza del debito rateizzato, il Tar ricorda che l’esistenza di debiti di importo superiore ad € 500,00 costituisce inoltre violazione grave per Inarcassa (cfr. delibera 22 settembre 2015, all.1 atti Inarcassa).

La regolarizzazione postuma non ha effetto sanante, secondo i giudici:

Occorre ancora rilevare sul tema che i requisiti di partecipazione alla gara devono essere posseduti dai concorrenti senza soluzione di continuità (cfr. Cons. Stato, V, n.3608 del 2018, A.P., n.8 del 2015), che la decisione sulla regolarità contributiva è riservata all’Istituto previdenziale (cfr. Cons. Stato, VI, n.4349 del 2017) e che la regolarizzazione della posizione contributiva ex post non ha effetto sanante ai fini dei requisiti di partecipazione e dunque non rileva in rapporto all’atto di esclusione dalla procedura (cfr. Cons. Stato, V, n.116 del 2019, A.P., nn.5, 6, 10 del 2016).

Ne discende che si è trattato di violazione grave, definitivamente accertata, in relazione agli obblighi contributivi, che ha comportato il venir meno dei requisiti di partecipazione alla procedura, in un arco temporale della stessa, con conseguente esclusione dalla gara de qua, ex art.80, comma 4 del D.Lgs. n.50 del 2016.

Il ricorso viene respinto.

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