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Sentenze

Giurisprudenza – Offerta economica non sottoscritta – Esclusione

Il Tar Piemonte, pur dando atto di contrapposti orientamenti giurisprudenziali, stabilisce come l’omessa sottoscrizione dell’offerta determini l’esclusione dalla gara.

La ricorrente, esclusa dalla procedura telematica, invoca la correttezza della propria offerta che, eventualmente avrebbe dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio.

Tar Piemonte, Sez. I, 07/ 01/ 2020, n.16 respinge il ricorso.

Il collegio è consapevole che sulla questione della sanabilità della mancata sottoscrizione dell’offerta nelle gare telematiche due si registrano contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo l’orientamento maggioritario la mancata sottoscrizione del documento contenente l’offerta economica non è sanabile mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio il quale, in virtù dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, non può essere utilizzato per sanare le carenze degli elementi sostanziali dell’offerta economica, tra i quali rientra a pieno titolo, per le funzioni essenziali che essa spiega, la sottoscrizione, senza che sia necessaria un’espressa previsione nella lex specialis (Consiglio di Stato, sezione IV, 19 marzo 2015, n. 1425; T.a.r. Lazio, sede di Roma, sezione III quater, 2 luglio 2019, n. 8605; sezione III ter 22 dicembre 2015, n. 14451).

Secondo un altro orientamento la mancata sottoscrizione con firma digitale del documento contenente l’offerta economica è invece sanabile con il ricorso al soccorso istruttorio in quanto trattasi di sottoscrizione incompleta che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa (T.a.r. Sardegna, sezione I, 1 luglio 2019, n. 593; 22 gennaio 2019, n. 34).

Il collegio intende aderire all’orientamento maggioritario che è quello che meglio realizza il principio di certezza e di parità di trattamento tra concorrenti.

La sottoscrizione dell’offerta economica è infatti rivolta non solo ad accertarne la provenienza e a garantire l’integrità del documento informatico ma anche a vincolare l’autore al contenuto del documento per assicurare la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità dell’offerta.

Ammettere la regolarizzazione della mancata sottoscrizione e di qualsiasi altro elemento dell’offerta considerato essenziale dalla lex specialis significherebbe pertanto rimettere in termini un operatore economico che non ha trasmesso la propria offerta entro il termine perentorio fissato per la valida trasmissione.

L’articolo 3.17 e il punto 14.C del Disciplinare di gara hanno d’altro canto espressamente imposto ai partecipanti l’onere della sottoscrizione dell’offerta economica ai fini dell’assunzione del relativo impegno per cui, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e di parità di trattamento dei concorrenti, l’esclusione dalla gara della società ricorrente è stata correttamente adottata dalla stazione appaltante.

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