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Sentenze

Giurisprudenza – Mancato possesso della certificazione ISO (3 giorni) – Non inficia sul rinnovo della SOA

Importante sentenza del Tar Basilicata, chiamato ad esprimersi su un argomento ( la continuità nel possesso della certificazione ISO nel procedimento di rinnovo della SOA ), non proprio al centro del dibattito giurisprudenziale.

La vicenda riguarda il ricorso avverso l’aggiudicazione di un’ATI in cui la mandataria, secondo la ricorrente, non avrebbe potuto conseguire il rinnovo dell’attestazione SOA a causa del mancato possesso ( per tre giorni ) della Certificazione ISO necessaria per ottenere la Classifica III.

Nel caso in questione ( occhio alla scansione delle date ) si rileva che :

a) La scadenza delle offerte è stata il 30 settembre 2019;

b) L’impresa aggiudicataria ( la mandataria ) aveva la SOA in scadenza il 17/7/2019;

c) L’impresa aggiudicataria ha firmato il rinnovo quinquennale con la SOA il 15 aprile 2019 ( dunque nei termini dell’articolo 76 del DPR 207/2010);

d) L’Impresa aggiudicataria ha presentato in data 22.6.2019 la domanda di rinnovo della certificazione ISO, avente la scadenza del 5.8.2019;

e) Il rilascio della nuova ISO è avvenuto in data 09.08.2019 ( per tre giorni dunque l’impresa non è stata in possesso di certificazione ISO) ;

f) Al termine di scadenza delle offerte ( 30.09 ) l’aggiudicataria era comunque in possesso di certificazione ISO, e si era attivata per il rinnovo prima della sua scadenza ( oltre ad aver firmato il contratto con la SOA per il rinnovo quinquennale).

g) In data 11 ottobre la SOA rilascia il nuovo attestato.

Il 23 dicembre la stazione appaltante aggiudica la gara all’ATI controinteressata.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione sostenendo che, poiché la mandataria non è stata in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 nei giorni 6, 7 e 8 agosto 2019, non poteva tenersi conto del contratto di rinnovo dell’attestazione SOA con la scadenza del 17.7.2019, stipulato il 15.4.2019.

Pertanto, poiché la controinteressata non era stata in possesso ininterrottamente della Certificazione ISO, questo inficiava il procedimento di rinnovo della SOA, facendo venir meno il requisito richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla gara.

Per cui, poiché l’attestazione SOA doveva essere “in corso di validità”, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Tar Basilicata, Sez. I, 03/ 02 / 2020, n.117 respinge il ricorso.

Non colgono nel segno i primi tre motivi di impugnazioni, in quanto, come condivisibilmente statuito dal prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo C.d.S. Sez. V Sent. n. 2051 del 3.4.2018 e TAR Catanzaro Sez. I Sent. n. 96 del 21.1.2019), in caso, come nella specie, di presentazione dell’istanza di rinnovo nel termine ex art. 76, comma 5, DPR n. 207/2010 di 90 giorni precedenti la scadenza di validità dell’attestazione SOA, il rilascio della nuova SOA dopo il termine perentorio di presentazione delle offerte ha efficacia retroattiva, in quanto viene a crearsi una saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente attestazione fino all’esito positivo della domanda di rinnovo, se tale esito positivo si verifica prima dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione, in quanto il rilascio della nuova attestazione SOA certifica che l’impresa non ha mai perso i requisiti in passato già valutati e certificati positivamente, ma li ha mantenuti anche nel periodo intercorrente tra la domanda di rinnovo e quella di rilascio della nuova certificazione, senza alcuna soluzione di continuità.

La stipula del contratto per il rinnovo dell’attestazione risulta provato in atti dalla nota dell’ANAC in data 23/1/2020 che dà atto dell’avvenuta comunicazione in data 15/5/2019 relativa alla stipula del contratto in data 15/4/2019.

Mentre, nella specie, non risulta ostativa la circostanza, rilevata dall’impresa ricorrente, della carenza del possesso nei giorni 6, 7 e 8 agosto 2019 della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, necessaria ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 76, comma 1, DPR n. 207/2010 per i lavori con classifiche dalla III in poi, in quanto sia al momento della domanda di rinnovo della SOA del 15.4.2019, sia al termine, in data 11.10.2019, del relativo procedimento, sia entro il termine perentorio di presentazione delle offerte del 30.9.2019, la mandataria dell’ATI controinteressata era in possesso della suddetta certificazione di qualità.

Comunque, dal certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato .. alla mandataria dell’ATI aggiudicataria, recante la data di emissione del 9.8.2019 e la data di scadenza del 5.8.2022, si evince chiaramente che vi è stata anche per tale certificato una tempestiva domanda di rinnovo e, soprattutto, una saldatura con il periodo successivo alla stessa scadenza triennale del precedente certificato del 5.8.2019, come desumibile anche dalla circostanza che l’ATI controinteressata ha presentato in data 22.6.2019 la domanda di rinnovo della certificazione di qualità, avente la scadenza del 5.8.2019.

La sentenza del Tar Basilicata appare condivisibile.

Essa viene confermata, quanto alla validità della Certificazione ISO nelle more del suo rinnovo, da Cons. Stato, Sez. III, n.  2022  del  2017 che, per esempio, ha  ritenuto  ragionevole  far  retroagire gli effetti della validità della Certificazione alla data dell’audit di  verifica.

Per quanto attiene la fattispecie della scadenza quinquennale della SOA ( si applica l’art. 76 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che richiede, ai fini del mantenimento senza soluzione di continuità della certificazione precedentemente ottenuta, che la domanda di rinnovo sia tassativamente presentata “almeno 90 giorni prima della scadenza del termine”) la lettura del Tar appare corretta.

Poiché il contratto è con la SOA è stato stipulato nei termini di legge, l’Attestato, nelle more della gara, si è rinnovato senza soluzione di continuità.

E dunque, avendo il rinnovo effetto retroattivo, la valutazione del Tar deve ritenersi adeguata, in quanto l’efficacia dell’attestazione non è mai venuta meno (ex multis, Cons. Stato Sez. V, Sent. 06-07-2018, n. 4148; TAR Calabria, sez. I, n. 96 del 21 gennaio 2019 che richiama Cons. di Stato sez. V, n. 1091 dell’8 marzo 2017; TAR Puglia, sez. I, n. 737 del 9 giugno 2016; TAR Campania Napoli, sez. I, n. 2782 del 26 aprile 2018).

Alla luce della vicenda credo sia opportuno ricordare anche quale sia la funzione dell’Attestazione SOA, richiamando  T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2017) 05-05-2017, n. 1008 che ha stabilito:

la valenza costitutiva della certificazione rilasciata da una SOA va correlata con lo scopo che la funzione di certificazione persegue, cioè l’attestazione che l’impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della relativa certificazione. Pertanto, il rinnovo, così come la verifica, di una SOA hanno effetti solutori della validità della stessa solo nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa al momento del rilascio della prima attestazione; ciò vale anche per il periodo intertemporale tra due certificazioni SOA: il rilascio di un nuovo attestato SOA, in fatto, certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da un data ad un’altra, ma anche che l’impresa non solo non ha mai perso quei requisiti in passato già valutati e certificati positivamente ma che, indubitabilmente, li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della nuova certificazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20/7/2016 n. 3270; Cons. Stato, Sez. V, 21/6/2013, 3397).

Così come è da evidenziare che l’Attestazione SOA ha valore di atto pubblico :la soppressa A.V.C.P., aveva a suo tempo sottolineato la funzione certificatoria di natura pubblicistica delle SOA, ”finalizzata al rilascio di una attestazione, con valore di atto pubblico, destinata ad avere una particolare efficacia probatoria” (cfr. determinazione n. 4 del 23/04/2014).

TAR LAZIO, Roma, Sez. I, 11 novembre 2019, n. 12937 in tal senso ha stabilito:

Le SOA, pur avendo natura giuridica di società per azioni di diritto speciale, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia nel rilascio di un’attestazione con valore di atto pubblico, sicché la loro attività configura un “esercizio privato di pubblica funzione” (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2004, n. 991; id. 2 marzo 2004, n. 993; id. 30 marzo 2004, n. 2124) e le attestazioni di qualificazione, risultato dell’attività di certificazione delle SOA, sono peculiari atti pubblici, destinati ad avere una specifica efficacia probatoria.

Per questo la Sentenza risulta particolarmente importante. Perché consente di ripercorrere, anche se sommariamente, il procedimento di rinnovo della SOA, il cui fine ultimo ( è opportuno ribadirlo) è attestare che l’impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo, e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della relativa certificazione (così il T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 04 marzo 2013, n. 704).

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