ACCEDI AD ARUG
0
Sentenze

Giurisprudenza – La sottoscrizione dei patti di integrità amplia gli impegni gravanti sui concorrenti! ( in particolare gli oneri informativi…)

La sottoscrizione dei patti di integrità amplia gli impegni gravanti sui concorrenti, in particolare gli oneri informativi.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana a fronte del ricorso avverso l’esclusione di un RTI per mancata dichiarazione su rinvio a giudizio, misure cautelari e condanne dell’impresa subappaltatrice.

Il RTI concorrente e la subappaltatrice avevano sottoscritto apposito Patto di Integrità.

Le ricorrenti contestano, tra le altre cose, che la sottoscrizione per accettazione del patto etico e di integrità da parte del subappaltatore integri una autodichiarazione rilevante ai fini dello stesso art. 80 comma V, lett. f-bis.

Tar Toscana, Sez. I,  14/ 02 / 2020, n. 203 respinge il ricorso.

La questione relativa alla rilevanza della violazione dei patti di integrità ai fini della partecipazione alla gara è stata già affrontata dalla giurisprudenza di questa sezione la quale ha osservato che l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici è meramente esemplificativa e non esclude che la Stazione appaltante possa dare rilevo ad elementi gravi suscettibili di minare la integrità e/o affidabilità del concorrente in rapporto allo specifico contratto (Consiglio di Stato sez. V, 02/03/2018, n.1299).

In questo quadro si è affermato che anche il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale al pari della adozione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore della società interessata, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regola la aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell’impresa con conseguente legittimità di un provvedimento di esclusione che previa adeguata motivazione ne abbia vagliato l’incidenza negativa sulla moralità professionale (T.A.R. Napoli, sez. VII, 26/06/2018, n.4271, ma in senso analogo anche Consiglio di Stato sez. VI, 01/02/2013, n.620); sicché, dovendo riconoscersi, in capo alla stazione appaltante, un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti, questi ultimi sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione (Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2020 n. 70)

Nel caso di specie la sussistenza del predetto onere informativo era altresì rafforzata dalla sottoscrizione del protocollo di legalità il quale prevedeva che le situazioni sopra indicate precludessero la stipula del contratto con XXX.

Non convince l’argomento ulteriormente svolto nel primo motivo di ricorso secondo il quale la mera sottoscrizione del patto etico non potrebbe considerarsi alla stregua di una mancata dichiarazione.

La accettazione dello stesso obbligava, infatti, le imprese partecipanti ed i subappaltatori (parimenti tenuti a sottoscrivere l’accordo) a fornire alla stazione appaltante le informazioni inerenti la propria integrità morale.

Il mancato assolvimento di tale dovere non assume una portata meramente privatistica (come erroneamente affermano le ricorrenti).

Invero, il Consiglio di Stato nel qualificare i patti di integrità alla stregua di condizioni generali di contratto non ha affatto escluso che la loro violazione possa determinare l’esclusione dalla gara come peraltro espressamente sancito dall’art 1, comma 17, l. 6 novembre 2011 n. 190.

Al contrario il Giudice amministrativo di appello ha chiarito che la sottoscrizione dei predetti accordi amplia gli impegni gravanti sui concorrenti che, per l’effetto, sono obbligati a tenere comportamenti leali, corretti e trasparenti la cui omissione costituisce motivo di inaffidabilità rilevante anche nella fase che precede la stipula del contratto (Consiglio di Stato sez. V, 05/02/2018, n.722).

Tali obblighi di correttezza e buona fede imponevano, quindi, al subappaltatore indicato dal R.T.I. di dichiarare alla stazione appaltante le vicende penali che interessavano i propri soggetti rilevanti (nella specie i membri del Collegio sindacale) e ciò a prescindere dal dato formale della predisposizione di appositi moduli la cui mancanza non valeva certo ad elidere i precisi obblighi previsti dal patto.

Affermano ancora le ricorrenti che trattandosi di soggetti cessati e di informazioni non acquisibili dal casellario giudiziale né il subappaltatore ne, tantomeno, il costituendo R.T.I. potevano ritenersi responsabili della loro mancata dichiarazione in sede di gara.

Anche tale argomento è destituito di fondamento.

A prescindere dal fatto che gli oneri informativi che le imprese partecipanti sono tenute ad assolvere hanno consistenza oggettiva (e prescindono quindi dalla sussistenza di una colpa (Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2020 n. 70), nel caso di specie appare del tutto inverosimile che la subappaltatrice potesse non essere a conoscenza che un membro del suo collegio sindacale era stato sottoposto ad una misura cautelare interdittiva (arresti domiciliari).

La infondatezza delle censure afferenti il motivo di esclusione riferito alla subappaltatrice -OMISSIS-determina la improcedibilità delle restanti per carenza di interesse posto che tale motivo era di per sé sufficiente a determinare la estromissione dalla gara del costituendo R.T.I.

Il ricorso viene respinto.

ACCEDI AD ARUG
Anteprima Acquisto