ACCEDI AD ARUG
0
Sentenze

Giurisprudenza – Verifica di anomalia successiva alla proposta di aggiudicazione – Legittimità

Risposta affermativa al quesito nel titolo arriva da Consiglio di Stato, sez. V, 09 marzo 2020, n. 1655.

“Sprovvisto di fondamento normativo è anche l’ assunto dell’appellante secondo cui il sub-procedimento di anomalia dovrebbe necessariamente svolgersi, a pena di invalidità dello stesso, prima dell’aggiudicazione provvisoria, tanto più che alla luce del quadro normativo vigente non è più possibile distinguere un provvedimento di aggiudicazione provvisoria autonomo rispetto a quello di aggiudicazione definitiva, prevedendosi soltanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 5, e 33 d.lgs. n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione e – previa verifica della stessa – il provvedimento di aggiudicazione della gara.

Va del resto ricordato (ex multis, Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7805; V, 24 luglio 2017, n. 3646) che il sub-procedimento di anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” ex art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016, di talché è del tutto fisiologico che tale attività possa svolgersi anche una volta conclusa quella di competenza della commissione, ossia una volta che quest’ultima abbia presentato la proposta di aggiudicazione (che dà in effetti avvio alle verifiche propedeutiche all’adozione del provvedimento di aggiudicazione).

Sotto altro profilo, è corretto il rilievo dell’amministrazione, secondo cui lo svolgimento della verifica di congruità prima o dopo la proposta di aggiudicazione non verrebbe comunque ad incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento da assumere, occorrendo soltanto che il relativo sub-procedimento venga avviato dopo la formazione della graduatoria (ossia dopo l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, come avvenuto nel caso di specie).

In ogni caso, va ricordato che le censure dell’appellante muovono dall’erroneo presupposto – in primis quanto a disciplina applicabile – che la gara in questione fosse finalizzata all’affidamento di un appalto, laddove si era in realtà in presenza di affidamento di un contratto di concessione (in termini, per una vicenda sovrapponibile a quella odierna, Cons. Stato, V, 21 marzo 2018, n. 1811)”.

ACCEDI AD ARUG
Anteprima Acquisto