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Sentenze

Consorzio di cooperative sociali e natura dell’accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie

Un consorzio di cooperative sociali viene escluso da una procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Cure Domiciliari, di I e II livello, in quanto le consorziate indicate per l’esecuzione non erano accreditate ex art. 8-quater della L. 30 dicembre 1992, n. 502, forma di autorizzazione questa posseduta dal solo consorzio.

Avverso l’esclusione il consorzio propone ricorso, in quanto ritiene dimostrato il possesso del requisito speciale dell’accreditamento in capo al Consorzio – in tesi unico interlocutore della stazione appaltante, in quanto rientrante nella tipologia di cui all’art. 47, secondo comma, lett. b) D.lgs. 50/2016. Per tale ragione nessuna ulteriore dimostrazione al riguardo poteva essere legittimamente pretesa dalle S.A. in capo alle cooperative indicate per l’esecuzione del servizio.

Tar Campania, V, 21 settembre 2020, n. 3945 respinge il ricorso, in quanto

l’accreditamento costituisce un requisito soggettivo relativo alla idoneità professionale degli operatori a norma dell’art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016 – imposto dalla speciale e cogente normativa vigente in subiecta materia, che integra in parte qua la disciplina del codice degli appalti – e che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività, sì che esso si pone a monte dell’attività di erogazione di servizi sanitari, pacificamente rientrando nell’ambito dei prerequisiti di partecipazione e non di esecuzione (in termini, cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 novembre 2018, n. 6617). In guisa che l’accreditamento deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti alla effettiva esecuzione dell’appalto, quale che sia la forma giuridica dell’aggregazione prescelta dalle imprese partecipanti.

Si rinvia per il resto al testo integrale dell’interessante pronuncia.

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