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Precontenzioso

Indagine di mercato: l’operatore non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della presentazione della manifestazione di interesse ( fatta salva diversa prescrizione della lex specialis).

Significativo il Parere di Precontenzioso ANAC n. 747 del 30/09/2020 in commento sia perché riferito alla dimostrazione dei requisiti di qualificazione per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 ( anche con valutazione di Certificati di esecuzione per committenti privati ) sia perché, nell’esame delle censure avanzate dalla istante, ricorda alcuni principi da applicare alle indagini di mercato.

Principi che, soprattutto alla luce delle previsioni del “Decreto Semplificazioni” sulla pubblicazione di avvisi finalizzati ad individuare gli operatori da invitare alle procedure negoziate nel “sotto-soglia”, sembra opportuno ricordare.

Per cui, ricorda Parere di Precontenzioso ANAC n. 747 del 30/09/2020 :

Ove  l’amministrazione  aggiudicatrice  ricorra  a  una  procedura  negoziata,  preceduta  come nel caso in esame, dalla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato con richiesta agli operatori economici interessati di presentare una manifestazione di interesse ai fini di un eventuale invito successivo alla  procedura,  la  giurisprudenza  ha  rilevato  che  «la  c.d.  fase  di  prequalifica,  costituisce  una  fase  preliminare,  prodromica  alla  gara  vera  e  propria,  mediante  la  quale  la  stazione  appaltante  si  limita  a  verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla  procedura  di  affidamento  in  senso  proprio  mentre  solo  in  fase  di  presentazione  delle  offerte  è  necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati» (Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344); 

ed inoltre,

in ragione della natura esplorativa dell’avviso di indagine di mercato, è stato precisato che  la  dimostrazione  sulla  qualificazione  del  concorrente  debba  avvenire  dopo  la  presentazione  delle  offerte (Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4409) e che l’operatore economico, in assenza di diversa prescrizione  nella  lex  specialis,  non  è  tenuto  a  possedere  i  requisiti  al  tempo  della  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  (Delibera  ANAC  n.  413  del  08/05/2019Delibera  ANAC  N.  1150  del  12  dicembre 2018, n. 1150).

Insomma, sostiene ANAC, l’operatore economico non  è  tenuto  a  possedere  i  requisiti  al  tempo  della  presentazione  della  manifestazione  di  interesse, anche se resta salva la possibilità da parte della stazione appaltante di prevedere una diversa disciplina .

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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