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ANAC, Precontenzioso

Stazione appaltante deve verificare il rispetto dei minimi salariali da parte dell’impresa in gara

Verificare il rispetto dei minimi salariali

La Stazione appaltante deve verificare sempre il rispetto dei minimi salariali retributivi da parte dell’impresa, prima di procedere all’aggiudicazione della gara. Deve farlo indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell’offerta.

E’ quanto evidenzia l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera N. 189 del 9 maggio 2023, in risposta ad una richiesta di parere della Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto, nel Leccese. La gara oggetto di controversia riguarda il servizio sostitutivo di mensa, mediante fornitura di buoni pasti elettronici per il personale dipendente della società. Importo a base di gara: 387.000 euro.

L’istruttoria di Anac

Di fronte alle contestazioni di un partecipante alla gara rimasto escluso, Anac ha proceduto ad un’istruttoria, da cui è emerso che la Società Trasporti Pubblici pugliese non aveva verificato se il costo del personale era inferiore ai minimi salariali retribuiti, indicati da apposite tabelle.

“Sussiste sempre in capo alla stazione appaltante un obbligo generalizzato – scrive Anac nella delibera di precontenzioso –  a verificare i costi della manodopera, prima di procedere all’aggiudicazione della gara. La finalità della misura è volta alla tutela del diritto – di rango costituzionale – dei lavoratori alla giusta ed equa retribuzione ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. E dunque, serve la comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva, non tanto e non solo in una logica posta a presidio della regolarità della procedura (e della futura esecuzione dell’appalto), quanto piuttosto a tutela delle maestranze. Per tale motivo, secondo consolidata giurisprudenza, la stazione appaltante deve provvedervi anche quando non sussistono i presupposti per attivare il procedimento di verifica dell’anomali dell’offerta”.

Di qui il rilievo di illegittima omissione nella verifica da parte della stazione appaltante, e non conformità alla normativa di settore.

A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)

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