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Tra sblocca cantieri e semplificazioni, tra affidamento diretto e procedura negoziata: esclusione automatica si, no, forse…

Si rinvia all’interessante pronuncia del TAR Piemonte, I, 17 novembre 2020, n. 736, che ben dà atto del caos normativo introdotto dai recenti provvedimenti legislativi in tema di appalti, in un susseguirsi di deroghe, eccezioni, e “congelamenti” che certo non facilitano il lavoro operatori ed interpreti.

La vicenda trae origine da una procedura, il cui relativo avviso pubblico dava (contraddittoriamente) atto del suo esperimento “ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e 1 comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020”.

Dal che il Collegio è stato chiamato ad operare una valutazione circa il numero di offerte ammesse necessarie al fine di procedere con l’esclusione automatica delle offerte, trattandosi di gara al prezzo più basso: 5 ai sensi del semplificazioni, ovvero 10 ai sensi del Codice?

Rinviando alla lettura integrale della pronuncia, dalla stessa si ricavano interessanti spunti:

  • In primo luogo il Giudice la disciplina dà atto che la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b d.lgs. n. 50/2016) costituisce un semplice affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori; e non già una procedura negoziata come al contrario previsto dal d.l. n. 76/2020. Come a dire che il dl semplificazioni in realtà ha appesantito la derogata disciplina (anche se, per vero e diversamente da quanto sostiene il giudice, tutto è restato esattamente uguale!);
  • Il secondo luogo non recide nettamente la possibilità di applicare la norma derogata (ovvero l’art. 36), sebbene il DL semplificazioni s’esprima con registro imperativo;
  • In terzo luogo il Giudice, a fronte del rilievo del ricorrente secondo cui l’esclusione automatica si porrebbe in contrasto con la disciplina eurounitaria, si attesta prevalentemente sul fatto che  la disciplina in questione si colloca in un contesto emergenziale e derogatorio (con scadenza al 31.12.2021), in precipua ragione del quale il collegio ritiene che ogni valutazione non possa che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità, tenere conto del fatto che non si tratta di una scelta “a regime” ma, appunto, di una soluzione avente una precisa e limitata durata temporale“.

Buona lettura!

A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti

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