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Sentenze

Gara telematica e allegati offerta tecnica non sottoscritti: ok al soccorso istruttorio

Tar Puglia, III, 04 dicembre 2020, n. 1562

Osservato che:

-l’art. 16 del disciplinare di gara stabilisce che “La Busta Tecnica viene generata in automatico dal sistema nella sezione “Busta tecnica/conformità”. L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire, nella sezione “Offerta” direttamente sulla riga “Elenco Prodotti” nel campo del foglio denominato “Relazione Tecnica”, la seguente documentazione in formato elettronico, con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante o soggetto legittimato: a) Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti.”, e che “L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente”

-dal tenore letterale della disposizione sopra citata si desume che solo l’offerta tecnica, per il suo carattere di proposta contrattuale impegnativa nei riguardi della stazione appaltante deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, digitalmente per poter assumere fisionomia di “offerta telematica”, cioè di offerta che, pur essendo formulata da interlocutore privato, è accettata dal sistema informatico prescelto dalla stazione appaltante per la gestione della gara;

-la sottoscrizione in forma digitale, da parte della ricorrente, non solo della Relazione tecnica, parte essenziale dell’Offerta tecnica, ma anche della cd busta telematica– come si desume dallo screen shot in atti -, al cui interno trovano collocazione anche gli allegati tecnici, consente senz’altro di attribuire la paternità della documentazione, nella sua interezza, alla ricorrente;

-nella presente procedura telematica, la previsione di un particolare meccanismo di accesso alla piattaforma di gestione della gara da parte dei concorrenti, attraverso l’attribuzione di credenziali personali ad ogni partecipante, – codice d’accesso, nome utente e password – costituisce già garanzia di attribuzione di paternità di documenti caricati sulla piattaforma dal soggetto “accreditato”;

-la mancata sottoscrizione con firma digitale degli allegati tecnici di cui si discute non compromette, per quanto rilevato, la riconoscibilità della offerta tecnica e la sua attribuibilità a soggetto ben determinato;

Ritenuto che

– l’esclusione della ricorrente dalla gara si pone in contrasto con l’art. 16 del disciplinare, malamente interpretato dalla Stazione appaltante nel senso di esigere dalla ricorrente, a pena di esclusione, la firma digitale non solo della relazione tecnica, ma anche degli allegati tecnici”

A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti

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