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Sentenze

La scelta del contratto collettivo rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti.

Sebbene il ricorso avverso l’esclusione sia respinto ( l’offerta risulta anomala ) il Tar Sicilia ribadisce i principi in materia di scelta dei contratti collettivi di lavoro.

Ecco quanto stabilito da Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 04/12/2020, n.3289:

Il Collegio osserva che la giurisprudenza amministrativa ormai da tempo afferma che «anche ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta e della congruità del costo del lavoro, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto» (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2020, n.1066; Consiglio di Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2016, n. 1901; Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 589; in tal senso si sono pronunciati anche TAR Sardegna, Sez. I, n. 171 del 9 marzo 2017; TAR Sardegna, sez. I, sent. 18/9/19 n. 748; TAR Toscana, Sez. I, 11.7.2013, n. 1160; TAR Parma, 1.2.2017, n. 33; TAR LAZIO, ROMA, sez. III, 02/09/2019, n.10674).

Per completezza, va, inoltre, precisato che, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, l’indicazione dell’applicazione di uno specifico contratto, quand’anche riportata nella legge di gara quale condizione prevista a pena di esclusione, deve, comunque, rispondere ad una ferrea logica di correlazione tra requisiti da indicare e prestazioni da appaltare, poiché in caso contrario il principio del favor partecipationis ne risulterebbe gravemente sminuito ed in conclusione la legge di gara in assoluto contrasto con il principio della concorrenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5.10.2016, n. 4109).

Con riguardo al caso in esame, il Collegio osserva che il Comune di xxxx ha illegittimamente preteso, secondo le previsioni del Capitolato speciale d’appalto (art.18) ed implicitamente anche del disciplinare di gara (art.24), l’applicazione del C.C.N.L. Impianti Sportivi ed Attività Sportive stipulato il 12 luglio 2019 ed in vigore dal primo agosto 2019, sia perché, da un lato, ha così limitato la libertà d’impresa dell’offerente, sia perché, dall’altro, ha erroneamente ritenuto non più in auge il C.C.N.L. firmato dalla FIIS-Confcommercio, la Filis- CGIL, la Fisascat-CISL e la Uilsic-UIL.

Secondo quanto, infatti, previsto dalla clausola di cui all’art.151 co.2 del predetto C.C.N.L., alla scadenza prevista del 31 dicembre 2018, l’efficacia del contratto si protrarrà di anno in anno in mancanza di apposita disdetta da parte di una delle contraenti. E poiché non si ha notizia che alcuna disdetta sia mai intervenuta, il predetto C.C.N.L. deve ritenersi ancora efficace. Considerata, inoltre, la qualità delle associazioni sindacali firmatarie deve ammettersi che il C.C.N.L. firmato il 22 dicembre 2015 ed applicato dalla ricorrente sia maggiormente conforme, rispetto a quello indicato nel capitolato speciale d’appalto, al dettato normativo di cui all’art. 30, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui richiede l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il che rende censurabili i rilievi critici sollevati dal Comune di xxxx in relazione a siffatto profilo.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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