ACCEDI AD ARUG
0
Sentenze

L’obbligo di sopralluogo opera in senso sostanziale!

Sentenza da segnalare quella del Tar Sardegna, che accoglie il ricorso di RTI escluso perché il sopralluogo obbligatorio non era stato effettuato da soggetto idoneo in quanto privo di poteri di rappresentanza o di procura.

A fronte del ricorso avverso l’esclusione Tar Sardegna, Sez. II, 30/11/2020, n.665accoglie con le seguenti motivazioni:

La questione si risolve analizzando un unico punto.

Non è contestabile, in fatto, che il sopralluogo sia stato effettuato.

Più precisamente, l’Ing. ………, legale rappresentante dell’impresa Consorziata …………., che era stata indicata come consorziata esecutrice dei lavori, effettuava il sopralluogo presentando una delega da parte del legale rappresentante del Consorzio ricorrente.

Il R.U.P. rilasciava l’attestato di avvenuto sopralluogo (documento 10 produzioni del ricorrente).

Che il sopralluogo sia stato effettuato non è quindi oggetto di discussione.

Occorre non perdere di vista la sostanza delle cose.

Nelle gare pubbliche l’obbligo di sopralluogo opera in senso sostanziale ed è essenzialmente volto a consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle specificità dell’appalto.

Che il sopralluogo dell’Ing. ……. assolva all’obbligo conoscitivo sotteso alla regola della lex specialis lo dice, prima ancora che il diritto, il comune buon senso.

Il sopralluogo serve a garantire la valutazione dei luoghi al fine di prendere conoscenza delle modalità di esecuzione dell’appalto e per consentire una attenta ponderazione circa i mezzi da utilizzare.

Una provvedimento di esclusione quale quello qui all’esame risulta in sé ingiustificabile, sproporzionato e non rispondente ad alcun pubblico interesse o ad alcuna utilità dell’ente committente.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

ACCEDI AD ARUG
Anteprima Acquisto