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Sentenze

Per dichiarare incongrui i costi della manodopera occorre una specifica motivazione!

 

Per dichiarare incongrui i costi della manodopera occorre una specifica motivazione. Questo ribadisce il Tar Veneto sul ricorso di impresa che, rispetto ai giustificativi del costo della manodopera, si era vista dichiarare  incongrui gli stessi.

Tar Veneto, Sez. II, 11 gennaio 2021, n.33 accoglie dunque il ricorso:

La stazione appaltante non ha, infatti, motivato in ordine all’inattendibilità delle giustificazioni rese dall’interessata in ordine ai costi della manodopera, limitandosi a ritenerle inadeguate, senza, tuttavia, esplicitare le ragioni poste a base di tale giudizio di incongruità.

Nel provvedimento impugnato la stazione appaltante ha, del tutto, omesso di prendere posizione sulle giustificazioni fornite dalla ricorrente in ordine ai costi della manodopera, omettendo anche di esplicitare se i costi della manodopera indicati dall’operatore economico siano inferiori oppure no “ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16” (secondo la previsione di cui all’art. 97, comma 5 lett. D) del d.lgs. 50/2016, richiamato dal citato art. 95.

Tale carenza motivazionale determina l’illegittimità del provvedimento impugnato.

Le deduzioni svolte dalla P.A., per la prima volta nella memoria difensiva, in ordine all’inattendibilità delle giustificazioni fornite dalla ricorrente (che non avrebbe correttamente indicato il CCNL applicabile, le tabelle ministeriali di riferimento e altre circostanze) non possono essere esaminate dal Collegio in quanto l’integrazione in giudizio della motivazione, nei limiti in cui può dirsi consentita, deve comunque essere effettuata con successivo provvedimento emesso dal competente organo di amministrazione attiva, essendo del tutto irrituale, e quindi non utilizzabile, l’integrazione postuma effettuata con mere argomentazioni difensive (cfr. T.a.r. Emilia-Romagna Bologna, I, 9 aprile 2015, n. 346; T.a.r. Lombardia Milano, II, 24 ottobre 2014, n. 2557; T.a.r. Puglia – Lecce, Sez.. II – sentenza 26 giugno 2015 n. 2175).

Alla luce delle suesposte considerazioni l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata deve essere annullata poiché illegittima.

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