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Sentenze

Dichiarazione dei requisiti morali anche per i soggetti art. 80, comma 3, del Codice. Sufficiente per soddisfare il requisito di ammissione

Nel respingere ricorso avverso l’aggiudicazione determinatasi a seguito della riammissione in gara di impresa precedentemente esclusa (e conseguente revisione del calcolo per la determinazione della soglia di anomalia) il Tar Palermo, sulla base delle previsioni della lex specialis ribadisce i principi da applicarsi in fase di esame del DGUE.

Particolarmente significativa la decisione sulla sufficienza della dichiarazione resa da un solo legale rappresentante e  la valutazione sull’omessa indicazione del luogo e della data di nascita di uno dei soggetti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016.

Così motiva Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 05/02/2021, n. 457:

Rilevato che il punto 4.2.2., Parte III, lett. A della lettera di invito – costituente lex specialis di gara – sotto la rubrica “Motivi di esclusione legati a condanne penali” prevede: “Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linea guida del MIT su compilazione DGUE del 18.7.2016).

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità”;

Considerato che, conformemente al primo comma della disposizione citata, il legale rappresentante della xxxx s.r.l. ha effettuato, nell’ambito del documento di gara unico europeo (DGUE) da lui sottoscritto digitalmente, la dichiarazione dei requisiti morali anche per i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, ivi compresi il direttore tecnico cessato e quello in carica, dei quali ha peraltro indicato il nominativo e i dati anagrafici (luogo e data di nascita);

Ritenuto che tale adempimento è sufficiente a soddisfare il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis, e ciò a prescindere dalla sussistenza e regolarità delle ulteriori dichiarazioni allegate al DGUE sulle quali si impuntano i motivi di censura spiegati dalla parte ricorrente;

Ritenuto non di meno che, quanto a queste ultime, i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, atteso che:

1) secondo consolidata giurisprudenza amministrativa “l’omessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza dei reati ostativi di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lg. n. 163/2006 [oggi art. 80 d.lgs. n. 50/2016], lungi dal rappresentare una “falsa dichiarazione” (di per sé idonea a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara), si configura come “mancanza di una dichiarazione sostitutiva”, in quanto tale certamente ammissibile al soccorso istruttorio; pertanto la richiamata omissione non è riconducibile alla nozione di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, [di] difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali” di cui al successivo articolo 46, comma 1-bis (ipotesi in cui la lacuna imputabile al concorrente non ammette il ricorso al “soccorso istruttorio” e comporta ex se l’esclusione dalla gara)” (così C. di S., sez. V, 21/08/2017, n. 4048; in termini TAR Campania-Napoli, Sezione Ottava, 26 ottobre 2018 numero 6324);

2) l’omessa indicazione del luogo e della data di nascita di uno dei soggetti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 nella dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante il modello di DGUE non costituisce causa di esclusione dalla gara, dovendosi ritenere sufficiente, a norma della lex specialis, l’indicazione del solo nominativo, come espressamente richiesto dal ricordato punto 4.2.2., Parte III, lett. A, comma 1, della lettera di invito…

Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento.

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