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Sentenze

Il principio di rotazione negli appalti: nuovo intervento del TAR

Il rispetto del principio di rotazione costituisce un contrappeso alla discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori da invitare, previsto dal Codice dei contratti.

Il principio di rotazione

Un principio che in questi primi 5 anni di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) ha creato non poche problematiche operative, tradotte in ricorsi e nuovi interventi della giurisprudenza.

Nuovi spunti arrivano dal TAR per la Puglia che con la sentenza 4 febbraio 2021, n. 193 ci consente di analizzare nuovamente l’argomento in un nuovo caso.

Chiede lumi ai giudici, una società arrivata terza in graduatoria, poi diventata seconda per l’esclusione della prima vincitrice. Secondo la società, nella gara a cui ha partecipato, è stato violato il principio di rotazione previsto, per gli appalti sotto soglia, dall’art. 36 del Codice dei contratti. Infatti lo stesso servizio è stato affidato alla ditta uscente, con cui l’aggiudicataria presenta forti collegamenti sostanziali.

Cosa dice il Codice dei contratti

Di principio di rotazione si parla all’interno del codice dei contratti, il D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, all’art. 36 si spiega che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste, “avviene (…) nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Discrezionalità delle stazioni appaltanti e principio di rotazione

Spiegano i giudici del Tar che se da un lato va considerato il principio di rotazione, dall’altro c’è la discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. E’ pur vero, sostengono i giudici, che il principio di rotazione “ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio”. Quindi non è casuale che il principio di rotazione sia stato previsto dal legislatore, che ne impone il rispetto fin dall’invito degli operatori alla procedura di gara. Lo scopo, dicono i giudici, “è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro”.

Il caso analizzato

Nel caso analizzato dal Tar Puglia, dall’analisi dei documenti emerge che la società uscente e quella risultata vincitrice hanno lo stesso indirizzo e recapito telefonico. Inoltre, i legali rappresentanti delle due società, sono marito e moglie e conviventi nello stesso luogo. Pertanto, dicono i giudici, “è evidente che le due società, seppur formalmente diverse, sono sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di interesse, rappresentato dai coniugi conviventi, nonché legali rappresentanti dell’una e dell’altra società”. Per questo si può dire che in questo caso non sia stato applicato il principio di rotazione. I giudici hanno quindi accolto il ricorso e annullata la gara.

 A cura di Redazione LavoriPubblici.it del 15/02/2021

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