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Sentenze

Fornitura e posa in opera: in assenza di una specifica previsione del bando la partecipazione dell’ATI configura un raggruppamento di tipo orizzontale

Il Consiglio di Stato si esprime su controversia incentrata sull’ammissione dell’aggiudicataria che, secondo l’appellante, ha scomposto la prestazione principale e quella dei lavori – ripartendole tra distinti componenti del raggruppamento – partecipando  in ATI verticale.

Poiché la lex specialis non distingueva tra prestazioni principali e secondarie, l’aggiudicataria doveva essere esclusa in quanto costituita in ATI verticale.

I primi giudici hanno ritenuto immune da censure l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria, in quanto la ripartizione orizzontale in un’unica prestazione operata (fornitura e posa in opera di acceleratori) non implicava necessariamente la forma di ATI verticale, che avrebbe pacificamente comportato, in assenza di espressa previsione nel bando, la mancata ammissione alla gara.

Consiglio di Stato, Sez. III, 16/ 03/ 2021, n. 2252 conferma la sentenza di primo grado:

il motivo non appare meritevole di accoglimento.

Osserva, anzitutto, il Collegio che, la lex specialis (punto 15.1. n. 4) sembra ragionevolmente aver ricompreso le attività di lavori, unitamente alle forniture ed ai servizi, all’interno di quella che ………. ha qualificato come ‘prestazione principale’.

Tutto ciò induce a sostenere che i lavori non potevano che essere ricompresi in seno alla prestazione principale; dovendosi, pertanto, ritenere, la sentenza gravata immune da censure, là dove nel legittimare la scomposizione operata dalla aggiudicataria ha concluso, sul punto, che si trattava della ripartizione orizzontale di un’unica prestazione (fornitura e posa in opera di acceleratori).

Tutto ciò, mentre consente di disattendere il rilievo opposto dall’appellante, secondo cui là dove si è in presenza di attività eterogenee, il raggruppamento non può che configurarsi verticale, accredita la diversa conclusione cui è pervenuto il primo giudice là dove ha chiarito che …in assenza di una specifica previsione del bando la partecipazione dell’ATI aggiudicataria configurava raggruppamento di tipo orizzontale.

Rafforza tale conclusione la circostanza che, nella specie, l’ATI aggiudicataria ha puntualizzato la esatta ripartizione delle attività in seno all’ATI, in ossequio al disposto dell’art art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/16.

La censura deve essere quindi disattesa.

L’appello viene respinto, con conferma della sentenza impugnata.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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