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Sentenze

Appalti di lavori: coerenza tra certificato camerale e requisiti di ammissione

Appalto di lavori stradali.

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto i concorrenti dovevano comprovare il possesso del requisito di idoneità costituito dalla “iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”.

La ricorrente sostiene che dall’esame del certificato camerale della società aggiudicataria, l’attività esercitata dalla stessa, contraddistinta secondo la classificazione Atecori dal codice 41.2, è circoscritta alle “costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”, sicché essa sarebbe del tutto estranea all’attività oggetto dell’appalto ( lavori stradali appunto) .

Tar Campania, Salerno, Sez. I, 29/ 03/ 2021, n.820 respinge il ricorso :

8.1. – Ebbene, in senso contrario alla predetta tesi, va considerato che, versandosi in materia di affidamento di lavori, la Stazione appaltante si è correttamente attenuta alle disposizioni della lex specialis, valutando ‘coerenti’ con l’oggetto dell’appalto (e cioè l’intervento finalizzato al collegamento tra le viabilità locali e il costruendo svincolo di Angri) le attività presenti nel certificato di iscrizione camerale della società controinteressata, dal quale si evince, relativamente all’oggetto sociale, che esso ricomprende la “[…] realizzazione delle seguenti lavorazioni generali e specializzate, sia per enti pubblici che privati: edifici civili e industriali, restauro manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, strade, autostrade, ponti, viadotti […]”. E’ pertanto irrevocabile in dubbio che l’attività oggetto dell’appalto – la realizzazione di una infrastruttura stradale – corrisponda a una specifica attività presente nell’oggetto sociale della ridetta società, sicché le prestazioni oggetto dell’appalto esplicitamente sono ricomprese in esso.

8.1.1. – La formulazione della lex specialis, d’altronde, nel limitarsi a richiedere l’iscrizionenel registro “per attività coerenti” (si noti l’utilizzo del plurale) con quelle oggetto della procedura di gara,come condivisibilmente argomentato dalla difesa dell’aggiudicataria, a differenza di quanto asserito da parte ricorrente, non richiede, ai fini del possesso del requisito della idoneità professionale, un Codice Ateco specifico di iscrizione alla Camera di commercio, né esige una corrispondenza integrale tra l’attività esercitata e l’oggetto dell’appalto.

8.1.2. – In sostanza, come chiarito in giurisprudenza, trattandosi, come detto, di appalto di lavori, “l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846; Sez. V, 25 settembre 2019, n. 6431; V, 25 luglio 2019, n. 5257), con la conseguenza che la predetta verifica deve essere condotta “con un approccio sostanzialistico, non in termini di perfetta sovrapponibilità, ma secondo un criterio di rispondenza globale e complessiva alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto” (Cons. Stato, Sez. V, n. 6431/2019 cit.; cfr. pure T.A.R. Salerno, sez. I, 15 settembre 2020, n. 1161).

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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