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Sentenze

Nullità della clausola che prevede l’esclusione in caso di una generica situazione debitoria nei confronti della stazione appaltante

Affidamento in concessione di area a fini ricreativi ( concessione di servizi ).

Clausola della “lex specialis” che prevede che “sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento di cui al presente Avviso … i soggetti che hanno debiti con il Comune di ……….alla data di scadenza del presente Avviso”

Tar Veneto, Sez. I, 07/ 04/ 2021, n. 447, nell’accogliere il ricorso per motivi aggiunti di operatore  escluso a causa di due verbali non pagati, concernenti sanzioni per la violazione dei limiti previsti per le attività rumorose, così stabilisce :

Trattandosi di una concessione di servizi trovano applicazione, ai sensi dell’art. 164, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016, le disposizioni del codice degli appalti relative alle esclusioni e ai motivi di esclusione e tra queste, anche la disposizione di cui all’art. 83, comma 8, secondo cui “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Poiché né nel codice né in altre disposizioni vigenti è rinvenibile quale causa di esclusione l’esistenza di una generica situazione debitoria nei confronti della stazione appaltante o il mancato pagamento di sanzioni amministrative (l’unica fattispecie contemplata è quella delle violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, superiori ad un determinato importo), la clausola deve essere dichiarata nulla e, come sottolineato dalla recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 16 ottobre 2020, n. 22, tale nullità va intesa in senso tecnico, con la conseguenza che la clausola nulla deve ritenersi non apposta a tutti gli effetti di legge.

Deve quindi escludersi, contrariamente a quanto eccepito dal Comune, che la ricorrente avesse l’onere di impugnare entro l’ordinario termine di decadenza la predetta clausola, la cui nullità avrebbe potuto comunque essere accertata in occasione della tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione che si fosse fondato sulla clausola invalida.

Il primo motivo dei secondi motivi aggiunti è pertanto fondato.

L’esclusione viene annullata.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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