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Sentenze

Un’ipotesi per la gestione del “caro materiali” da costruzione negli appalti pubblici

Da più parti si sta segnalando l’eccezionale incremento, negli ultimi mesi, del costo dei materiale da costruzione.

E’ evidente come ciò si ripercuota in maniera pesante sul settore degli appalti, pubblici e privati, rischiando di aggiungere un’ulteriore emergenza alla grave crisi economica del nostro paese.

A fronte di scenari estremamente difficili credo che occorra rispondere con estrema urgenza, magari ipotizzando una norma “ad hoc”, finalizzata almeno a tamponare questa emergenza nel settore degli appalti pubblici.

Perché ho il timore che, se si attende l’annuale Decreto sull’incremento dei prezzi previsto dall’articolo 133 comma 6 del mai troppo rimpianto Decreto Legislativo 163/2006, si rischia di  dare un colpo micidiale alle nostre imprese aggiungendo “opere incompiute” all’elenco pubblicato ogni anno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per cui non c’è tempo da perdere.

Senza alcuna pretesa, ragionando a voce alta come se avessi il potere di fare realmente qualcosa di utile per risolvere la situazione,  mi sono provato ad elaborare un articoletto di legge (meglio di un decreto-legge) per dare almeno qualche risposta.

Ho dunque preso a riferimento l’articolo 4 bis della Legge 120/ 2020 (“Decreto Semplificazioni”) che aveva regolato l’incremento dei costi dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero e l’articolo 7 della medesima legge (il Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche).

E poi ho declinato,  sulla base anche delle mie esperienze, un’ipotesi di “gestione” del problema.

Ripeto, le mie sono modestissime idee per provare a risolvere una situazione molto grave, e dunque lasciano il tempo che trovano.

Spero però che, almeno, possano costituire un piccolo (molto piccolo) spunto di riflessione.

Riporto dunque di seguito una ipotetica norma di gestione del “caro materiali”:

Art. ……….. Misure urgenti in materia di contratti pubblici di lavori

1. In considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione evidenziatosi negli ultimi mesi, per gli appalti di lavori, nel caso in cui detto incremento determini un aumento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 marzo 2021, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l’aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato all’aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In relazione ai contratti di lavori in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 2021 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall’applicazione dei nuovi prezzi dei materiali da costruzione derivi un incremento del corrispettivo contrattuale superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In relazione ai contratti di cui ai commi 1 e 2, il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione  che incidono sul contratto aggiudicato o in essere. L’istruttoria può tener conto, nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di cui all’articolo 133 comma 6 del D.Lgs 163/2006, di Prezzari con carattere di ufficialità, di rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.  Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 l’istruttoria del Responsabile del Procedimento viene condotta con il supporto del Collegio Consultivo Tecnico, secondo le modalità di cui all’articolo 6 della Legge 11 settembre 2020 n.120. Per lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori ed i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 possono nominare Collegio Consultivo Tecnico per le finalità di cui al presente articolo.

4. In relazione ai contratti di cui al comma 2, sulla base della istruttoria di cui al comma 3, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica secondo i limiti e le modalità di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tenuto conto della situazione di eccezionalità, sino al 31 dicembre 2021 le variazioni di prezzo in aumento sono valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario, in deroga all’articolo 106 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

5. In relazione ai contratti di cui al comma 2, qualora l’operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 3 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il Responsabile del Procedimento si avvale del Collegio Consultivo Tecnico secondo le modalità di cui all’articolo 6 della Legge 11 settembre 2020 n.120

6. In relazione ai contratti di cui al comma 2 è altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il Responsabile del Procedimento si avvale del Collegio Consultivo Tecnico secondo le modalità di cui all’articolo 6 della Legge 11 settembre 2020 n.120.

7. Per le finalità di cui al presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori ed i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 potranno utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Potranno altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 nei limiti della residua spesa autorizzata. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori ed i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 necessitino di ulteriori risorse rispetto a quelle risultanti dai quadri economici di ogni intervento, essi dovranno procedere all’autonomo finanziamento dei relativi importi al momento dell’adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6.  Gli atti e provvedimenti adottati,  secondo le modalità previste dai propri ordinamenti,  dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 per finanziare le maggiori risorse, compresa l’approvazione delle modifiche dei contratti di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, costituiscono autonome variazioni ai documenti di programmazione degli stessi.

8. Qualora le risorse aggiuntive derivanti dall’applicazione delle previsioni del presente articolo non siano reperibili né all’interno del quadro economico dell’intervento né tra gli stanziamenti di bilancio,  le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori ed i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 potranno accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7 della Legge 11 settembre 2020 n.120. La richiesta, sottoscritta del legale rappresentante del soggetto aggiudicatore e dal Responsabile del Procedimento, dovrà essere corredata da apposito cronoprogramma finanziario dell’opera e trasmessa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La domanda dovrà attestare come, sulla base dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, risulti un fabbisogno aggiuntivo di risorse che non trova copertura né all’interno del quadro economico dell’intervento né negli stanziamenti del Bilancio. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili raccoglie le istanze mettendo a disposizione un apposito indirizzo di posta elettronica certificata ed istruendo le richieste entro 30 giorni dalla loro ricezione. Accertata l’impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assegna le risorse per la rapida prosecuzione dell’opera, nei limiti delle disponibilità del Fondo.

Considerata l’eccezionale urgenza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2021 e successivamente a cadenza trimestrale per tutto l’anno 2021, si procede alla ripartizione ed assegnazione delle risorse nei limiti dello stanziamento di Bilancio di cui al comma 9.

9 Per le finalità di cui al presente articolo si procede al finanziamento del  Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7 della Legge 11 settembre 2020 n.120 per un importo di €……………………………………………………………………………………  

10. I provvedimenti conseguenti all’applicazione del presente articolo sono trasmessi esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del soggetto aggiudicatore, affinché eserciti i compiti ed i poteri di cui all’articolo 1 della Legge 06/11/2012, n. 190. I soggetti non tenuti alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza trasmettono gli atti ed i provvedimenti conseguenti all’applicazione del presente articolo all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

11. Le disposizioni del presente articolo potranno applicarsi, fino al 31 dicembre 2021, anche ai contratti relativi a servizi o forniture, qualora siano accertati fenomeni di eccezionale incremento dei prezzi di materiali e prodotti. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano comunque ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Siena, 14 aprile 2021

Roberto Donati


Articolo 133 comma 6.    Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Con il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017 l’Avvocatura generale  dello  Stato,  tra  l’altro,  si  è espressa affermando che «finche’  ricorrano  procedure  rientranti  nel  campo applicativo  del  regime  transitorio  ex  art.   216   del   decreto legislativo  n.  50/2016  il  Ministero  dovrà  considerarsi  tenuto all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia  ultrattiva  nei  limiti   di   applicazione   del   regime transitorio di cui all’art. 216, comma 1, del nuovo Codice».

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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