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Sentenze

Obbligatoria la verifica di anomalia, ogni qual volta “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16″

Il  Tar Campania accoglie il ricorso sull’ aggiudicazione del servizio di manutenzione automezzi aziendali, lamentando l’anomalia del ribasso del 48,65% dell’aggiudicataria, a fronte del proprio ribasso, pari al 25,05%.

La stazione appaltante aveva previsto un costo orario della manodopera pari ad euro 26,00/ora.

Come detto, Tar Campania, Salerno, Sez. II, 29/ 04/ 2021, n.1083 accoglie il ricorso stabilendo che:

L’art. 97, comma 5, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 prevede che: “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: … il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16”.

A sua volta, l’art. 23, comma 16, prevede che: “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’art. 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”.

Infine, l’art. 97, comma 6, prevede che: “non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.

Il combinato disposto di queste norme rende dunque obbligatoria la verifica di anomalia, ogni qual volta “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16”.

E questo è accaduto nel caso in esame, posto che l’appalto è stato aggiudicato ad un costo orario della manodopera di euro 11,23/ora, a fronte del costo previsto dalla tabella ministeriale di euro 21,10/ora, senza che sia stata eseguita nessuna verifica sulla congruità del costo della manodopera.

Poiché, all’esito della decisione, la stazione appaltante è tenuta a riaprire la gara, la domanda di accesso dev’essere conseguenzialmente respinta, ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016, che differisce il diritto di accesso “fino all’aggiudicazione”, stabilendo che “gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti”.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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