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Sentenze

Per l’interdittiva antimafia non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento

Il ricorrente impugna l’interdittiva antimafia  deducendo, tra i vari motivi,  la violazione degli artt. 7 e 8 L.241/1990.

Secondo il ricorrente  il provvedimento  sarebbe illegittimo per violazione degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990, non essendo stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’informativa, con conseguente violazione delle garanzie partecipative del ricorrente medesimo.

Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 09/09/2021, n. 2541 respinge il ricorso:

La censura è infondata.

Infatti i procedimenti in materia di tutela antimafia sono tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità, destinatari e presupposti, incompatibili con le ordinarie procedure partecipative, considerato anche il carattere vincolato dei provvedimenti conseguenti ai fini di cui all’ art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, sez. III, 03/03/2020, n.1576).

Il procedimento finalizzato all’emissione dell’informazione antimafia, dunque, conosce un’interlocuzione soltanto eventuale e rimessa all’apprezzamento discrezionale del Prefetto, prevista dall’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile (in termini Cons. St., sez. III, 10 agosto 2020, n.4979; Cons. St., sez. III, 21/10/2020, n.6374).

5.Conclusivamente, per i surriferiti motivi, il ricorso è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.

 

Articolo 7.

1.Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.

2.Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Articolo 8 .

1.L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2.Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’amministrazione competente;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) l’ufficio, il domicilio digitale dell’amministrazione e la persona responsabile del procedimento;

c-bis)  la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;

c-ter)  nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;

d-bis)  l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).

3.Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4.L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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