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Sentenze

La valutazione della congruità degli oneri per la sicurezza è ammessa unicamente nell’ambito della valutazione sull’anomalia dell’offerta

La valutazione della congruità degli oneri per la sicurezza è ammessa unicamente nell’ambito della valutazione sull’anomalia dell’offerta e sul presupposto, quindi, che l’offerta sia stata dichiarata anomala.

Questo quanto stabilito dal Tar Campania, in un giudizio in cui il RTI ricorrente impugna la revoca dell’aggiudicazione comminata dalla stazione appaltante per l’incongruità degli  oneri interni di sicurezza.

Infatti, dopo aver dichiarato provvisoriamente aggiudicatario il RTI, la Commissione ha ritenuto di demandare “… al RUP la verifica di congruità degli oneri di sicurezza dichiarati nell’offerta ai sensi dell’art.95, co.10, D.Lgs. 50/2016”, così attivando un procedimento di verifica, culminato con il provvedimento di revoca della proposta di aggiudicazione.

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 28/09/2021, n.6071 accoglie il ricorso:

Con i due motivi di gravame che per la loro obiettiva connessione possono essere esaminati congiuntamente, parte ricorrente lamenta in primo luogo che l’Amministrazione resistente dopo aver formulato una semplice richiesta di giustificativi in ordine agli oneri della sicurezza ex art.95, co.10, d.lgs. 50/2016, avrebbe poi trasformato il procedimento in una verifica dell’anomalia dell’offerta. Sennonché, prosegue la ricorrente, la valutazione di anomalia dell’offerta si sarebbe esclusivamente ed impropriamente attestata sulla sola verifica della congruità degli oneri di sicurezza aziendali, laddove l’eventuale verifica di anomalia dovrebbe avere carattere globale.

In ogni caso anche nel merito la valutazione di incongruità dell’Amministrazione sarebbe erronea, in quanto non avrebbe tenuto conto degli ulteriori costi per DPI indicati nel computo metrico della sicurezza e che dovrebbero sommarsi ai costi per la sicurezza interni, raggiungendo così una somma solo di poco al di sotto a quella indicata dalla stessa stazione appaltante.

Di contro le resistenti rilevano che la stazione appaltante non avrebbe compiuto alcuna commistione di normative, segnatamente quella in materia di anomalia delle offerte e quella sugli oneri per la sicurezza, evidenziando che l’effettività della tutela della sicurezza dei lavoratori non può prescindere da uno stanziamento per i relativi oneri idoneo a tal fine. Anzi l’incongruità degli oneri per la sicurezza non potrebbe non riflettersi sull’offerta nel suo complesso rendendola per l’appunto non sostenibile a detrimento dell’interesse primario alla tutela della salute dei lavoratori.

In ogni caso gli stanziamenti per DPI operati dal RTI ricorrente sarebbero parametrati su di un numero di operai inferiore a quello prospettato nell’offerta tecnica del RTI ricorrente.

Le censure articolate da parte ricorrente sono fondate alla stregua delle seguenti considerazioni.

Deve rilevarsi che con il provvedimento gravato il RUP ha appuntato la propria analisi sull’adeguatezza degli oneri per la sicurezza segnalandone la ritenuta inadeguatezza rispetto alle risorse umane individuate in sede di offerta dal RTI ricorrente.

Ora, l’articolo 95, co. 10, del codice prevede che “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.

Tale prescrizione circoscrive la verifica di adeguatezza ai soli costi della mano d’opera senza ricomprendere anche quelli per gli oneri della sicurezza che, dunque, devono confluire nell’ambito della valutazione.

Ciò non vuol dire che l’ordinamento consideri irrilevante l’eventuale inadeguatezza degli oneri per la sicurezza quantificati dagli offerenti, ma una tale valutazione deve confluire nell’ambito di quella sull’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, co. 5 lett. c) a mente del quale “La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:….c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture”.

In altre parole, come già rilevato da questo TAR “ove l’offerta non sia sospettata di anomalia non è previsto alcun accertamento sull’entità degli oneri di sicurezza in relazione all’appalto, accertamento che s’impone soltanto in caso di verifica di anomalia dell’offerta. Pertanto, nella specie, non essendo l’offerta sospettata di anomalia, né la stazione appaltante era tenuta a richiedere, né l’aggiudicataria a fornire, giustificazioni relativamente agli oneri della sicurezza ovvero a qualsivoglia altro costo diverso da quello indicato per la manodopera (cfr.: T.A.R. Liguria, sez. II, 08/04/2019, n.307)” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 4831/2020).

Peraltro, come rilevato in sede cautelare, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato che la sola voce relativa “l’eventuale sottostima di tale voce di costo può trovare compensazione in eventuali altre voci di cui l’offerta si compone, purché questa sia nel suo complesso sostenibile” (Cons. Stato, sez. V, n. 4308/2020).

Dalla lettura del quadro normativo per come interpretato dalla giurisprudenza emerge che la valutazione della congruità degli oneri per la sicurezza è ammessa unicamente nell’ambito della valutazione sull’anomalia dell’offerta e sul presupposto, quindi, che l’offerta sia stata dichiarata anomala, circostanza che nella fattispecie non si è verificata, considerato peraltro il limitato scarto di ribasso tra le offerte proposte.

Non è sufficiente a pervenire a diverse conclusioni quanto affermato dalle resistenti secondo cui il gravato provvedimento richiamerebbe anche l’art. 97, co. 5 lett. c), che si riferisce alle offerte anomale, atteso che la stessa nota con cui è stata convocata parte ricorrente per l’audizione si limitava a richiedere giustificazioni ai soli fini di cui all’art. 95, co. 10, del codice per cui la ……… ha calibrato le proprie osservazioni in riferimento a tale specifico profilo, non risultando alcuna statuizione della stazione appaltante che abbia dichiarato l’anomalia dell’offerta formulata dal RTI guidato dalla società ricorrente.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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