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Sentenze

Istanza per la stipula del contratto: obbligo di concludere il procedimento

Appalto di lavori.  La ricorrente evidenzia che nonostante i ripetuti solleciti e diffide alla Stazione Appaltante, non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, pur avendo trasmesso la documentazione propedeutica alla stipulazione.

Tar Lazio, Latina, Sez. I, 22/10/2021, n. 569 accoglie il ricorso:

Considerato, che secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio “Il termine di sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione per la sottoscrizione del contratto non ha carattere perentorio, bensì ordinatorio-sollecitatorio e derogabile (eventualmente anche in ragione della necessità di completare l’acquisizione della documentazione necessaria). Laddove la stipulazione non avvenga in tale termine, all’aggiudicatario è riconosciuto il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo obbligatorio nascente dalla sua offerta (con il rimborso delle spese contrattuali documentate e ferma, in presenza dei relativi presupposti, l’eventuale responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione). Tuttavia, ove l’impresa intenda conseguire il contratto, reputandolo vantaggioso o comunque opportuno, ha la possibilità di ricorrere avverso il silenzio innanzi al giudice amministrativo. Per contro, l’Amministrazione, a seguito del decorso del termine anzidetto (e in assenza di formale comunicazione dell’aggiudicatario), non perde la facoltà di concludere il negozio, ma, laddove persista il pubblico interesse sotteso all’attivazione della procedura concorsuale, può ed anzi è tenuta a stipulare il contratto con l’aggiudicatario” (T.A.R. Liguria, sez. I, 22/03/2021, n. 248);

Ritenuta, pertanto, la fondatezza del ricorso, essendo indubbio l’obbligo del Comune di … di concludere il procedimento, assumendo una motivata determinazione, di segno positivo o negativo, sulla istanza del ricorrente e risultando parimenti evidente l’illegittimità del silenzio serbato dalla stessa Amministrazione per violazione del principio generale codificato dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990, per il quale ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la P. A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e per l’effetto deve essere ordinato al Comune di ….. ex art. 117 del c.p.a., di concludere il procedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione;

Ritenuto, nel caso di perdurante inerzia da parte dell’Amministrazione resistente, di nomina sin d’ora Commissario ad acta il Responsabile della Direzione competente della Regione Lazio o funzionario da lui delegato, che provvederà a concludere il procedimento in luogo del Comune resistente, con addebito di spese a carico della medesima Amministrazione;

 A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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