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Sentenze

Associazioni di volontariato ed iscrizione alla Camera di Commercio

L’iscrizione alla CCIAA, ove non imposta dalla legge per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi.

Questo il principio ribadito dal Tar Puglia su ricorso di operatore che contestava la partecipazione ( e la successiva aggiudicazione ) a procedura per l’affidamento del servizio di primo soccorso sanitario di un’ Associazione non iscritta alla Camera di Commercio.

La ricorrente lamentava come l’Associazione, anche secondo le norme di gara, dovesse essere iscritta alla Camera di Commercio.

Tar Puglia, Lecce , Sez. I, 15/11/2021, n.1635 respinge il ricorso:

– in base alla disciplina dettata dall’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 117 del 2017, “oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese”.

– non risulta provato che l’Associazione controinteressata eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

– in senso contrario all’esercizio esclusivo o prevalente di attività in forma di impresa commerciale depone, innanzitutto, la seguente circostanza: l’Associazione controinteressata, ai sensi degli artt. 3 e 4 del proprio Statuto, registrato il 19 ottobre 2020, “non ha fini di lucro”, non può distribuire, “anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione” e “persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati […]”, con facoltà di “esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività d’interesse generale esercitate […]”; inoltre, l’art. 2 dell’Atto costitutivo vieta lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse o accessorie.

– si deve, quindi, evidenziare che, in riscontro a specifica richiesta dell’Associazione aggiudicataria, la Camera di Commercio di Brindisi ha ritenuto la stessa “non iscrivibile per mancanza di attività economica e partita IVA”.

– la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 23 dicembre 2009 nella causa n. 305/2008 ha ribadito che la normativa comunitaria deve essere interpretata nel senso che non può essere impedita la partecipazione alle gare di pubblici appalti ai “soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato”

– inoltre, la deliberazione ANAC n. 767/2018, con la quale la predetta Autorità è intervenuta a chiarire l’ambito di applicazione della clausola del punto 7.1 del Bando tipo n. 1 (nella parte in cui richiede “l’iscrizione a registri o albi diversi da quelli della Camera di Commercio”), ha precisato che: “la previsione di cui al punto 7.1. lett. b) è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento prevede la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio”; in sostanza, l’ANAC ha rilevato che l’iscrizione alla Camera di Commercio non è requisito necessario ed indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche e che l’iscrizione alla CCIAA, ove non imposta dalla legge per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi.

– non è revocabile in dubbio che possa essere ammessa la partecipazione alle gare di soggetti, come le Associazioni di volontariato, in quanto l’iscrizione alla Camera di Commercio non è un requisito indefettibile di partecipazione.

– è privo di pregio anche l’ultimo motivo di ricorso, fondato sulla pretesa violazione degli artt. 5, 6, 17, 33 e 56 del D. Lgs. n. 117/2017, disposizioni inconferenti al caso di specie.

– in particolare, il conseguimento in capo alla controinteressata aggiudicataria di un margine di utile, rinveniente dall’affidamento del servizio in parola, non si pone in contrasto con la natura no profit delle associazioni di volontariato; infatti, ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 117/2017, l’assenza di scopo di lucro non si traduce nel divieto di produrre un risultato economico o finanziario positivo, ma nel divieto di distribuire tale utile agli associati e nell’obbligo di reinvestirlo esclusivamente per scopi istituzionali; nel caso di specie l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’aggiudicataria prevedono che gli eventuali proventi dei servizi prestati da ……….. siano interamente destinati al funzionamento dell’Associazione, e non anche ripartiti fra i soci, e che, in caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, l’intero patrimonio sia devoluto in beneficienza.

Ritenuto che il ricorso è infondato e deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.

 A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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