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Sentenze

Impossibile comprovare i requisiti con servizi o forniture ulteriori rispetto a quelli “spesi” in gara

Consiglio di Stato, V, 6 dicembre 2021, n. 8148

“6.3. In sede di partecipazione alla gara il raggruppamento poi dichiarato aggiudicatario, in ordine al requisito di partecipazione di cui al punto 12.2.2 del Disciplinare, ne ha dichiarato il possesso.

6.4. Il richiamato punto 12.2.2 del Disciplinare di gara richiedeva l’“aver regolarmente eseguito, negli anni 2016-2017-2018, uno o più contratti aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle del presente affidamento (… )per un importo totale pari ad almeno €.600.000,00 I.V.A. esclusa”.

6.5. Il contratto con il Comune di Teggiano, reso a comprova del requisito, aveva ad oggetto una fornitura pari ad € 444.076,76.

6.6. Il RUP ha consentito al raggruppamento appellato di produrre “… ulteriori certificati relativi a contratti eseguiti negli anni 2016-2017-2018, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle oggetto del presente affidamento … al fine di poter soddisfare il requisito richiesto dalla lex specialis, a pena di esclusione, per un importo pari ad almeno € 600.000,00 IVA esclusa”.

6.7. E’ stata quindi prodotta nuova documentazione costituita da ulteriori tre appalti stipulati con soggetti privati, eseguiti negli anni 2016 e 2017.

6.8. Ma tale integrazione postuma del requisito di partecipazione non è ammissibile. Un requisito richiesto dal disciplinare a pena d’esclusione dell’intera offerta, in quanto definito dall’amministrazione come requisito tecnico minimo o essenziale, deve ritenersi necessario per l’ammissione dell’offerta alla procedura di gara e non può, quindi, essere integrato successivamente all’aggiudicazione.

Tale procedimento di integrazione postuma, così strutturato, finisce per consentire al concorrente la dimostrazione di un requisito in violazione del principio di “par condicio” dei concorrenti.

6.9. Questa Sezione ha avuto modo di affermare che in sede di verifica del possesso dei titoli successivamente all’avvenuta aggiudicazione, non può escludersi il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione. Conseguentemente ben è dato alla stazione appaltante assegnare al concorrente “un termine non superiore a 10 giorni” per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la documentazione carente. Non è invece consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità (Consiglio di Stato sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540).

D’altro canto, non può ammettersi il soccorso istruttorio in sede di comprova dei requisiti, attesa non solo l’inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini (Consiglio di Stato sez. V, 9 luglio 2019, n. 4787).

Coglie nel segno l’appellante laddove afferma (pagina 19 dell’atto di appello) che il RTI aggiudicatario ha, in sede di partecipazione, inteso precipuamente spendere la sola fornitura eseguita in favore del Comune di Teggiano. La circostanza, in effetti, si ricava dalla documentazione allegata alla relativa dichiarazione e dalla risposta all’originaria richiesta di comprova dei requisiti del 28.5.2020″.

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