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Sentenze

L’ostensione documentale non può essere finalizzata all’esercizio di un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione

L’ostensione documentale non può essere finalizzata all’esercizio di un controllo dell’operato dell’amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati, atteso che l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi deve essere comparato con altri interessi rilevanti, tra cui quello dell’amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, presidiata anche a livello costituzionale (in termini Cons. Stato, V, 25 settembre 2006, n. 5636).

Lo ribadisce il Tar Abruzzo su un vicenda in cui impresa edile, non essendo mai stata destinataria di inviti da parte di stazione appaltante nel periodo 2020/2021, impugnava, chiedendone l’annullamento, il silenzio rifiuto oppostole dalla stessa  sulla richiesta di accesso agli atti e provvedimenti adottati per le gare sopra e sotto soglia di € 40.000,00 indette per il periodo 2020-2021.

Secondo l’impresa  lo svolgimento a titolo professionale dell’attività relativa agli atti richiesti legittimava senza dubbio la richiesta di accesso.

La stazione  appaltante, opponendosi al ricorso, sostiene di aver sempre dato adeguata pubblicità a tutte le fasi dell’iter procedimentale funzionale al conferimento di appalti pubblici tramite pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il ricorso comunque non è ammissibile in quanto finalizzato ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, allo scopo di individuare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati, ed anche a voler configurare l’istanza quale accesso civico generalizzato il ricorso sarebbe inammissibile non configurandosi un silenzio con valore legale di rigetto e non potendo comunque riconoscersi un uso strumentale dell’accesso civico per conseguire un vantaggio personale.

Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 03/12/2021, n. 501 respinge il ricorso:

RILEVATO

che questo T.a.r. in precedenti casi analoghi al presente aveva riconosciuto in capo alla ricorrente per analoghe istanze di accesso la sussistenza della legittimazione e l’interesse diretto concreto ed attuale ed aveva respinto le eccezioni di genericità ed emulatività sollevate dalle parti intimate;

che con la pronuncia n.1780 del 2.03.2021 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di questo T.a.r. n. 16/2019 relativa ad un caso analogo al presente, ed ha ritenuto la natura “esplorativa” dell’istanza, come tale vietata dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, con la motivazione che: “ L’ostensione documentale non può infatti essere finalizzata all’esercizio di un controllo dell’operato dell’amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati, atteso che l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi deve essere comparato con altri interessi rilevanti, tra cui quello dell’amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, presidiata anche a livello costituzionale (in termini Cons. Stato, V, 25 settembre 2006, n. 5636). Neppure è idoneo a superare tale fondamentale obiezione l’assunto dell’appellante secondo cui l’istanza di accesso era limitata alla richiesta degli atti preliminari degli affidamenti intervenuti nel periodo 2014-2019, con riguardo ad appalti (non è indicato neppure se solo di lavori) di valore inferiore e superiore ad euro 40.000,00, trattandosi pur sempre di un’istanza generica, con perimetro temporale dilatato, che avrebbe comportato un’attività di ricognizione non esigibile dall’amministrazione”;

che, pur avendo parte ricorrente circoscritto nella fattispecie la richiesta ostensiva ai soli atti adottati nel periodo 2020-2021 il ricorso non si sottrae alla censura di genericità dal momento che, per l’accesso in funzione difensiva, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 19/2020, ha chiarito che in tal caso occorre che l’interessato dimostri la strumentalità ossia la necessità dell’ acquisizione degli atti richiesti ai fini della cura e difesa di un proprio interesse giuridico cosa che nella specie non è specificata nella richiesta ostensiva;

che, richiamate le argomentazioni della pronuncia d’appello, va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso sub specie di accesso documentale;

che del pari, anche valutando l’istanza come “accesso civico”, il ricorso è infondato, poiché parte ricorrente con il ricorso non ha lamentato al riguardo la violazione dell’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;

 A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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