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Sentenze

Articolo 95 comma 10. I costi indiretti di manodopera non devono essere indicati nell’offerta economica

Il Tar Sicilia ribadisce che occorre riferire il costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del Codice ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolte nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale.

La ricorrente lamenta che l’aggiudicataria, pur dichiarando, nell’offerta economica, di sostenere un costo per manodopera esattamente coincidente con quello indicato nel bando di gara, avrebbe previsto, nell’offerta tecnica, l’utilizzo di 17 unità aggiuntive di personale rispetto a quelle previste nel capitolato speciale d’appalto, di fatto aumentando la spesa del personale in violazione degli artt. 23, 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e del disciplinare di gara.

Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 13/12/2021, n. 3457 respinge il ricorso:

L’assunto non è meritevole di condivisione.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito, con riguardo al significato da attribuire all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 che, anche se «Il dato letterale è neutro perché il significante è tale che il significato potrebbe essere sia quello ristretto, riferito ai soli dipendenti subordinati che prestano l’attività esecutiva per lo specifico appalto, sia quello più ampio che comprenda l’interno fattore – lavoro necessario all’esecuzione dell’appalto, e, dunque, in questa ottica anche i servizi di supporto e ai servizi esterni», è «preferibile … riferire il costo della manodopera di cui al citato art. 95, comma 10, ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili (in termini Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530; V, 21 ottobre 2019, n. 7135, che, in relazione alle figure professionali che prestano la propria opera a beneficio di più contratti di appalto riferiti alla stessa impresa, parla di attività “trasversale” e le enuncia in tutte quelle che hanno un ruolo direttivo o di coordinamento)», e ciò in quanto «l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto» (cfr. C.d.S., sez. V, 3/11/2020, n. 6786).

Nel caso di specie, come chiarito dalla …………… nel corso del procedimento di verifica condotto dalla stazione appaltante, delle evocate sei unità aggiuntive per la gestione dell’appalto, esposte alle pagine 25 e 26 del progetto tecnico (all. 6 al ricorso), due unità amministrative rientrano nel personale interno già in forza alla ……….. (responsabile tecnico e coordinatore RUT) con funzioni direttive e di coordinamento e utilizzabili trasversalmente per più appalti, mentre, per le rimanenti 4 unità operative, si tratta di personale proveniente da altri appalti, espressamente da impiegare solo «secondo necessità», ovverosia solo in casi di emergenza (es. per raccolte surplus a causa di possibili chiusure degli impianti di conferimento) e/o difficoltà operative per eventuali turni feriali, assenze e permessi del personale addetto.

Per ciò che attiene alle undici unità indicate a pagina 123 del progetto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, si tratta di personale previsto per la campagna di comunicazione da svolgere nell’arco del primo anno, per un periodo massimo di 87 giorni, quindi di personale destinato a essere impiegato non stabilmente per tutta la durata dell’appalto, ma solo nella fase di start-up (ossia di avviamento del servizio di raccolta). Appare evidente la strumentalità e accessorietà dell’attività preliminare di comunicazione ai cittadini rispetto all’attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti che costituisce l’oggetto specifico della commessa secondo il bando. Ne segue che l’impiego di tali lavoratori può essere ricompreso, al pari delle predette 6 unità di personale aggiuntivo, tra i costi indiretti di manodopera che l’impresa non ha l’onere di indicare nell’offerta economica in base al consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale sopra riportato.

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