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Sentenze

Assoluta identità e coincidenza dei giudizi dei commissari

I cinque componenti della Commissione hanno espresso l’identico giudizio in relazione a tutti i criteri e i subcriteri di valutazione delle offerte presentate da tutti i concorrenti nei cinque Lotti di gara.

L’assoluta identità e coincidenza dei giudizi dei cinque commissari per un totale di 2.020 operazioni di valutazione nelle quali sono stati espressi complessivamente 10.100 giudizi (coefficienti) secondo l’appellante renderebbe evidente la violazione delle disposizioni della lex specialis al cui rispetto cui la stazione appaltante si era autovincolata, essendo del tutto inverosimile che si sia trattato di una naturale e fisiologica convergenza di voti individuali maturata all’esito della dialettica valutativa in seno alla Commissione.

Nell’accogliere l’appello Consiglio di Stato, Sez. III, 24/12/2021, n. 8608 stabilisce che:

6.1.2 – Al riguardo, considera il Collegio che l’art. 6.1.1 del disciplinare è univoco nel prevedere espressamente una doppia fase di valutazione delle offerte, in primo luogo individuale e autonoma con assegnazione discrezionale dei relativi coefficienti da parte di ciascun commissario, temporalmente ma anche logicamente precedente rispetto alla successiva fase di espressione della volontà collegiale, viceversa costituita dalla mera rielaborazione algebrica delle decisioni individuali mediante la individuazione della “media dei coefficienti attribuiti” da parte di ciascun commissario e dunque nella mera espressione della loro sintesi in sede collegiale, al fine di estrapolarne un giudizio unitario della Commissione.

6.1.3 – La suddetta particolarissima previsione del disciplinare di gara differenzia la fattispecie in esame dalla questione decisa dal Consiglio di Stato con l’invocata sentenza n. 4847/2021, nella quale la legge di gara si limitava a prevedere che “ogni membro della Commissione di gara” avrebbe dovuto attribuire “un coefficiente discrezionale” e che al termine dell’attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto provvedere (senza essere tenuta a rispettare una precisa media matematica) “alla stesura dei punteggi totali», mentre nel caso in esame è espressamente prevista una specifica fase di trasformazione in media dei singoli coefficienti provvisori attribuiti da ciascun commissario, risultandone una valutazione collegiale necessariamente identica (mediante l’elaborazione di una media) alle valutazioni individuali espresse, sotto la propria personale responsabilità, da ogni commissario già nella prima fase.

6.1.4 – inoltre, nella fattispecie oggetto della sentenza n. 4847/2021 il ricorrente aveva lamentato la “mancata autonoma attribuzione” dei giudizi individuali, in quanto erano stati verbalizzati ed esternati soltanto i coefficienti unitari ed i punteggi finali, e tale doglianza era stata respinta sul rilievo che la lex specialis “non imponeva alcun obbligo di verbalizzazione dei singoli giudizi espressi da ciascun commissario”. Nel caso odierno, viceversa, tale obbligo era espressamente previsto dall’art. 6.1.1 del disciplinare ed è stato in effetti rispettato, ma viene contestata l’assoluta identità dei giudizi dei cinque commissari in relazione a tutti i criteri e i subcriteri di valutazione delle offerte presentate da tutti i concorrenti nei cinque lotti di gara per un totale di 2.020 operazioni di valutazione nelle quali sono stati espressi complessivamente 10.100 giudizi identici, evento statisticamente del tutto improbabile, anche considerando la somiglianza (ma non l’identità) delle offerte per i singoli lotti sostenuta da xxx., essendo non plausibile che su un numero talmente elevato di giudizi non vi sia stato neppure un caso in cui uno dei cinque componenti abbia ritenuto di discostarsi dagli altri esprimendo una diversa preferenza individuale sulla base delle proprie specifiche conoscenze e competenze e del proprio personale convincimento, se non, argomenta l’appellante con propria successiva memoria, mediante un modus operandi (che sarebbe stato peraltro pacificamente ammesso dalle memorie delle controparti) “volto sistematicamente all’attribuzione di un coefficiente unitario ed uniforme convenuto ab origine tra i componenti del collegio”. Ciò avrebbe però determinato una inversione della procedura prescritta dal bando, operando mediante una valutazione congiunta, e quindi concordata, della Commissione, poi solo formalmente frazionata in giudizi individuali, anziché mediante singoli giudizi individuali poi ricondotti ad unità mediante una media matematica dei giudizi resi nell’ambito della libertà e responsabilità individuale di ciascun commissario, e quindi sottratti allo schermo della responsabilità indistinta di un organo collegiale che, peraltro, secondo la censura di cui al successivo terzo motivo non avrebbe in realtà operato collegialmente.

6.1.5 – A giudizio del Collegio la censura circa l’identità di giudizi rileva, quindi, non ex se, ma quale idoneo principio di prova circa l’avvenuta violazione di una espressa previsione procedurale della lex specialis di gara, da ritenersi essenziale in quanto non illegittimamente volta, nell’ambito del riconosciuto ambito di discrezionalità, a sancire la responsabilità individuale dei commissari per le singole valutazioni tecniche discrezionali rese e, quindi, a garantire l’imparzialità e il buon andamento delle operazioni di gara.

6.1.6 – Tale considerazione evidenzia altresì l’erroneità dell’appellata sentenza del TAR, che ha respinto la censura in esame senza correlarla alle deduzioni di Parte in atti (riferite al terzo motivo di ricorso) concernenti proprio la mancanza di quella contestualità e collegialità della valutazione che, anche secondo quanto dedotto da yyy., avrebbe giustificato la mancata suddivisione della valutazione nelle due fasi previste, pretendendo inoltre dalla ricorrente una non dovuta dimostrazione della erroneità delle valutazioni conseguentemente rese. Al contrario, il rilievo della questione in esame ai fini della necessaria garanzia di trasparenza e imparzialità della procedura esime il Collegio dalla puntuale verifica del minuzioso contenzioso fra le parti concernente gli errori che avrebbero caratterizzato la valutazione in esame.

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