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Sentenze

Il principio del “cumulo alla rinfusa” applicabile ai consorzi stabili, non può essere applicato per la qualificazione nella categoria OG2

Il principio del “cumulo alla rinfusa” dei consorzi stabili non può essere applicato per le qualificazioni nelle gare per lavori relativi ai beni culturali.

Questo quanto ribadito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 11/01/2022, n. 175, accogliendo il ricorso:

7.1.- Il Collegio ritiene di potere affrontare direttamente la prima censura del secondo ricorso per motivi aggiunti la quale costituisce, per l’evidente sua fondatezza, la ragione più liquida ai fini della soluzione della causa (argomento ex Adunanza plenaria n. 5 del 2015).

Secondo orientamento già espresso da questa Sezione con la sentenza n. 4416 del 12 ottobre 2020, in linea con indirizzo ormai pacifico della giurisprudenza (TAR Parma, 27 maggio 2021, n. 139; Cons. giust. amm. Sicilia, 22 gennaio 2021, n. 49; Tar Palermo, sez. III, 26 maggio 2020, n. 1091; Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403), il principio del “cumulo alla rinfusa” applicabile ai consorzi stabili, sebbene ammesso in via generale nella legislazione in materia di contratti pubblici, non può essere applicato per le qualificazioni, contrassegnate dalla categoria OG2, nelle gare relative a lavori su beni culturali, per i quali vige la chiara disposizione derogatoria, rispetto a quella generale che si ricava dal codice dei contratti pubblici, di cui all’art. 146 d. lgs, n. 50 del 2016.

Il menzionato art. 146, al comma 2, stabilisce, infatti, testualmente che: “I lavori di cui al presente capo [ossia interventi sui beni culturali, ndr] sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale”.

Il precedente comma 1 precisa, altresì, che: “In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.

Dall’esegesi delle due disposizioni appena illustrate, emerge con evidenza che un operatore economico il quale abbia eseguito lavori su un bene culturale può “spendere” – ai fini della qualificazione – il relativo requisito esclusivamente in proprio senza possibilità di prestarlo, nemmeno nell’ambito di consorzi stabili, agli associati né, eventualmente, assumere come propri i lavori di questi ultimi (cfr., anche, TAR Campania, Salerno, sez. I, 15 maggio 2020, n. 508 che richiama Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6114).

7.2.- Nel caso di specie, in sede di gara, -OMISSIS- aveva dichiarato di assumere, nell’ambito del raggruppamento temporaneo, il 100% della categoria OG2, indicando quale esecutrice la consorziata -OMISSIS-, in possesso della qualifica relativa alla suddetta categoria.

Con altra dichiarazione (cfr. all. 6 alla produzione della ricorrente del 15 ottobre 2021), il -OMISSIS- ha precisato di non essere in possesso di dipendenti con la qualifica di operaio e di svolgere un mero supporto tecnico amministrativo alle imprese associate.

Dopo che -OMISSIS- è stata colpita da interdittiva antimafia, il -OMISSIS- ha individuato quale nuova consorziata, esecutrice materiale dei lavori, -OMISSIS- s.r.l.; quest’ultima, tuttavia, è in possesso della sola categoria OG1 e non anche della OG2. Ne deriva la palese carenza del requisito di qualificazione specifico ed adeguato, da parte della materiale esecutrice dei lavori, diretto ad assicurare la concreta tutela del bene oggetto d’intervento in capo al soggetto designato per l’esecuzione dei lavori, carenza che si estende al consorzio aggiudicatario, il quale, pertanto, avrebbe dovuto essere, escluso dalla gara, a seguito delle verifiche condotte nel corso del protrarsi del procedimento di aggiudicazione.

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