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Sentenze

Fondatezza della censura di incompetenza. Effetti

La società ricorrente lamenta che l’operato dell’Organo di indirizzo politico abbia travalicato i limiti delle competenze che l’Ordinamento riserva a questi organi.

L’atto in contestazione cioè, doveva essere adottato dalla struttura burocratica.

Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 13/01/2022, n.65 accoglie il ricorso stabilendo:

Tirando quindi le fila del discorso, appare certo che è stato l’Assessore ……….. – vuoi decidendo esso stesso illegittimamente già con la nota prot. ……….., ovvero adottando altrettanto illegittimamente pel suo tramite un ordine (piuttosto che una Direttiva) – a scegliere chi dovesse subentrare nelle concessioni prima di pertinenza della xxx e della yyy. E poiché ciò determina il sussistere del lamentato vizio di incompetenza il Collegio, senza estendere oltre il proprio scrutinio in base al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la fondatezza della censura di incompetenza dell’autorità che ha emanato l’atto, da esaminarsi prioritariamente rispetto ad ogni altro motivo di ricorso, determina unicamente la rimessione dell’affare all’autorità indicata come competente, in applicazione dell’art. 26 L. n. 1034 del 1971, ed impedisce l’esame delle altre doglianze, che finirebbe, altrimenti, per risolversi in un giudizio anticipato sui futuri provvedimenti dell’organo riconosciuto come competente ed in un vincolo anomalo sulla riedizione del potere (cfr. C.d.S. sez. IV 14 maggio 2007 n.2427; conformi anche C.d.S. sez. IV 12 dicembre 2006 n.7271 e 12 marzo 1996 n.310, nonché sez. VI 7 aprile 1981 n.140)””[ex plurimis, T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, Sent. 18 dicembre 2019, n. 1687], accoglie il ricorso in epigrafe in base esclusivamente a tale censura, con dichiarato assorbimento di ogni rimanente altra, e per gli effetti annulla tutti i provvedimenti con esso impugnati.……………

 

Tenuto conto dei limiti che la sussistenza del postulato vizio di incompetenza ha posto al pur richiesto “accertamento e … declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’affidamento al subentro nelle linee precedentemente affidate alla xxx ed alla yyy” da parte del giudice adito, il Collegio non può che far salve le eventuali ulteriori iniziative processuali attivabili dalla società ricorrente ove essa a sé parimenti ed illegittimamente pregiudizievoli ritenga gli atti adottati in futuro dal competente organo (burocratico) dell’Amministrazione ……..

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