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Sentenze

Ribasso irrealistico e valutazione sul possibile errore materiale nella compilazione dell’offerta

La ricorrente ha lamentato l’ illegittimità dell’esclusione di due imprese, sostenendo che non sussisterebbe l’anomalia della loro offerta in quanto il ribasso indicato sarebbe frutto di un mero errore materiale.

Infatti le due società apparentemente avrebbero formulato una offerta irreale nel quantum, avendo la prima offerto un ribasso di 33.933,00% e la seconda un ribasso del 34.041,00%, con ribassi quindi apparentemente inferiori allo zero.

Secondo la ricorrente si tratterebbe di un ribasso irrealistico, frutto di errore materiale, in quanto in realtà l’intenzione dei due operatori sarebbe stata quella di offrire il ribasso rispettivamente del 33,933% e del 34,041%.

E, se non fossero state escluse le due ditte per anomalia dell’offerta, si sarebbe determinata diversamente la soglia di anomalia, con la ricorrente che sarebbe risultata prima classificata.

Tar Campania, Salerno, Sez. I, 27/01/2022, n.214 respinge il ricorso:

In linea generale, la giurisprudenza afferma che possono essere rettificati eventuali errori di scrittura e di calcolo, purché alla rettifica si possa giungere con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (Cons. Stato, III, 28 maggio 2014, n. 1487). Inoltre, la giurisprudenza evidenzia che può sostenersi la sussistenza di un mero errore materiale quando esso emerge ictu oculi e quando esso risulti dalla stessa documentazione, senza che sia necessario fare riferimento a fonti estranee all’offerta economica oppure ad interpretazioni della dichiarazione tra loro alternative: «per poter eccezionalmente ammettere la correzione dell’offerta per un asserito errore materiale, è necessario che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, dovendo escludersi che per tale via si possa addivenire alla modifica dell’offerta, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti» (Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998). In tale senso, la giurisprudenza ha altresì affermato che non è configurabile l’errore materiale qualora la rettificazione integri la scelta tra una delle possibili letture delle dichiarazioni alternative a quella risultante testualmente dal documento, in quanto in tal caso l’errore non sarebbe univoco e non sarebbe ictu oculi rilevabile.

Nel caso in esame, non è ravvisabile l’errore materiale prospettato dalla parte ricorrente, in quanto l’errore non è ictu oculi rilevabile e non è univoco. Peraltro, il ricorrente sostiene che la virgola andrebbe spostata rispetto a quanto riportato dai due operatori; ma lo spostamento della virgola suggerito è arbitrario, in quanto, in una cifra con cinque numeri, seguendo il ragionamento della ricorrente, la Stazione Appaltante potrebbe interpretare la percentuale di ribasso ritenendo che la virgola possa spostarsi in un punto o in un altro delle cinque cifre indicate dagli operatori, così alterando la trasparenza e la par condicio dei concorrenti, e in ultima analisi modificando l’offerta. Insomma, la prospettazione di parte ricorrente va disattesa, in quanto, proponendo di trasformare il punto in virgola ed eliminano proprio la virgola che separava i decimali, è manipolativa dell’offerta di xxx e yyy.

Ad abundantiam, a ulteriore conferma della insussistenza dell’errore materiale, occorre evidenziare che l’offerta è stata inoltrata in via telematica e il ribasso è stato indicato dall’offerente compilando l’apposito campo nella scheda; tuttavia, è rilevante quanto dichiarato dalla ……………, la quale ha evidenziato che i partecipanti, una volta registrati, possono rigenerare i files e quindi emendare eventuali errori, mentre tale operazione è preclusa alla Stazione Appaltante per l’immodificabilità dell’offerta. Insomma, che non sia configurabile alcun errore materiale è confermato anche dal fatto che i due concorrenti non hanno rigenerato il file per eliminare il presunto errore.

Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.

3.Con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto, in chiave di soccorso, chiedere chiarimenti ai due concorrenti xxx e yyy in ordine all’asserito errore.

Il motivo è tuttavia infondato.

In primo luogo non è emersa la prova che si sia trattato di errore, conseguendone quindi che l’amministrazione non era tenuta a chiedere chiarimenti.

In secondo luogo, anche a prescindere da tale ultimo rilievo, l’indicazione del ribasso è un elemento integrante dell’offerta, per cui è inammissibile la sua modifica in corso di gara, ciò precludendo anche la possibilità del soccorso, pena la violazione della par condicio.

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