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ANAC, Parere, Precontenzioso

Appalti, comunicazioni soccorso istruttorio via Pec e a tutte le imprese del Raggruppamento

Le comunicazioni per l’attivazione del soccorso istruttorio

In base ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa le comunicazioni relative all’attivazione di soccorso istruttorio devono essere inviate dalla stazione appaltante a tutte le società che compongono il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) in quanto la mancata regolarizzazione della documentazione richiesta è lesiva per tutti e comporta la sanzione dell’espulsione per tutto il raggruppamento non solo per la società inadempiente. Non solo. Tale comunicazione deve arrivare via posta elettronica certificata (Pec) perché è l’unico sistema idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni. È quanto emerge dal Parere di Precontenzioso Anac n. 45 del 2 febbraio 2022.

l’istanza di parere per la soluzione delle controversie

Nel caso specifico, l’Anac è stata chiamata a esprimersi su un’istanza presentata da una ditta per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico di alcuni edifici – tra cui il museo del pane – di un piccolo paese in provincia di Cosenza, il comune di Panettieri. Il raggruppamento è stato escluso dalla stazione appaltante per non aver risposto nei termini previsti al soccorso istruttorio (lo strumento che la stazione appaltante attiva per consentire all’operatore economico di dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare alla gara) attivato a causa dell’assenza tra la documentazione amministrativa dell’offerta della cauzione provvisoria del 2% della mandante. La ditta contesta che la comunicazione di soccorso istruttorio e quindi la richiesta di integrare la documentazione mancante sia stata inoltrata esclusivamente alla società mandante, con la conseguenza che la richiesta non è stata riscontrata in tempo utile. Viene contestata inoltre anche la modalità di notifica utilizzata dal Comune per inoltrare la richiesta, tramite l’Area Comunicazioni dedicata della piattaforma MePA: uno strumento che Anac definisce non adeguato al raggiungimento dello scopo.

Il Parere dell’Anac

Secondo l’Autorità dunque l’operato della Stazione appaltante non è conforme alle disposizioni in materia di partecipazione alle gare da parte dei raggruppamenti temporanei e di soccorso istruttorio nella parte in cui ha disposto l’esclusione del costituendo Raggruppamento di Imprese senza effettuare la comunicazione dell’attivazione del soccorso istruttorio anche alla impresa mandataria. Nel caso specifico neppure la modalità con cui è stata comunicata la richiesta di soccorso istruttorio alla mandante può considerarsi adeguata a garantire con ragionevole certezza la sua conoscibilità alla parte direttamente interessata. Il Raggruppamento costituendo – sostiene Anac – deve essere rimesso in termini, al fine di consentire la dimostrazione dell’avvenuta costituzione, in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, della garanzia provvisoria secondo le previsioni della lex specialis di gara.

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