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Sentenze

L’Amministrazione può agire in autotutela, rimuovendo d’ufficio un provvedimento di aggiudicazione definitivo ed efficace, anche dopo la stipula del contratto

Annullamento dell’aggiudicazione per anomalia dell’offerta.

Con uno dei motivi di ricorso si sostiene una “acquisita efficacia” dell’aggiudicazione, a seguito del positivo riscontro dei requisiti generali e speciali (che la stazione appaltante invece contesta, essendo le verifiche ancora in corso e non ultimate).

Tar Sardegna, Sez. II, 04/03/2022, n. 154 respinge il ricorso ribadendo che:

L’articolato e motivato “autoannullamento” n. … del ….. rappresenta l’ esercizio, da parte del Comune, di autotutela ex art. 21 octies-novies della L. 241/1990).

Sono stati espressamente richiamati gli artt. 97 e art. 32 del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui fanno salvi, specificamente, nell’ambito del procedimento di aggiudicazione di un contratto pubblico, “L’ESERCIZIO DEI POTERI DI AUTOTUTELA nei casi consentiti dalle norme vigenti”.

Norme che sono applicabili in riferimento ad una aggiudicazione efficace e, a maggior ragione, di una inefficace.

L’Amministrazione può agire in autotutela, rimuovendo d’ufficio un provvedimento di aggiudicazione definitivo ed efficace, anche dopo la stipula del contratto, ricorrendone i presupposti; così è legittimata ad esercitare i poteri codificati dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990 anche nella fase antecedente, pienamente soggetta alle regole pubblicistiche.

L’art. 32, 8° comma, del Codice fa espressamente “salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge” anche quando sia “divenuta efficace l’aggiudicazione”.

Come il Consiglio di Stato, Sez. III, 22.3.2017 n. 1310 ha affermato “Un simile potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa Amministrazione procedente, deve riconoscersi a questa anche dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 26 giugno 2015, 3237), con conseguente inefficacia di quest’ultimo, e trova un solido fondamento normativo, dopo le recenti riforme della l. n. 124 del 2015, anche nella previsione dell’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell’affidamento di una pubblica commessa” .

L’ammissibilità dell’autoannullamento (sia ante che post aggiudicazione definitiva) rende irrilevante la problematica che è stata posta con il primo motivo di ricorso inerente l’asserita “acquisita efficacia” dell’aggiudicazione, a seguito del positivo riscontro dei requisiti generali e speciali (che la PA invece contesta, essendo le verifiche ancora in corso e non ultimate).

Il profilo concernente l’eventuale efficacia del provvedimento di aggiudicazione a ……, non implica che la decisione assunta sia insuscettibile di rivalutazione, in sede di riesame, prima della stipula del contratto, qualora emergano e siano riscontrate insufficienze/anomalie dell’offerta.

L’ammissibilità dell’esercizio del potere in autotutela, sussistendo i necessari presupposti e riscontri, va affermato, con possibile piena esplicazione (sia in ipotesi di aggiudicazione efficace che non).

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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