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Sentenze

L’inadempimento dell’appaltatore comporta la definizione di penali proporzionate

Il dott. Alberto Barbiero, a cui va il nostro più sentito grazie, commenta la sentenza del Tribunale Napoli sez. Imprese n. 6840 del 23.07.2021 , che può risultare interessante per “aprire” una finestra sulle problematiche connesse all’esecuzione degli appalti, anche su profili specifici, come quello della determinazione delle penali.

Sebbene risalga a luglio dello scorso anno, essa presenta due profili veramente molto interessanti e una determinazione di principio del Tribunale che rappresenta un punto di riferimento per le Stazioni appaltanti.

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L’inadempimento dell’appaltatore comporta la definizione di penali proporzionate.

di Alberto Barbiero

L’efficace gestione delle criticità che si ingenerano nell’esecuzione degli appalti per via di inadempimenti di varia gravità degli appaltatori richiede una dettagliata definizione del sistema delle penali, il quale, tuttavia, deve essere impostato in base al principio di proporzionalità.

La tematica è stata affrontata negli ultimi anni dalla giurisprudenza civile (in particolare dalle sezioni dei tribunali  specializzate per le imprese), con evidenziazione di problemi inerenti soprattutto la determinazione dell’importo delle penali in termini eccessivi rispetto alla natura degli inadempimenti.

Rispetto a questo profili risulta interessante la pronunzia del Tribunale di Napoli, sez. spec. imprese, con la sentenza n. 6840 del 23 luglio 2021, nella quale vengono ad essere presi in esame due aspetti particolari, connessi al mancato rispetto delle clausole contrattuali di un appalto di servizi ambientali relative alle attività di spazzamento.

Il primo elemento critico si rileva nella riconduzione al contenzioso, da parte dell’impresa appaltatrice, della possibile responsabilità dell’Amministrazione affidante per il mancato controllo sui comportamenti ”poco virtuosi” dei cittadini, incidenti sulla quantità di rifiuti nelle strade: tale situazione avrebbe infatti reso estremamente difficoltoso l’espletamento del servizio.

Il Tribunale di Napoli rileva anzitutto che l’appaltatore deve ritenersi ben consapevole della natura del servizio e delle modalità dell’espletamento, assumendosi certamente il rischio di impresa collegato allo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti e di conseguente spazzamento.

I giudici chiariscono che non può certamente imputarsi ad un mancato dovere di collaborazione del Comune il non esatto adempimento,  visto che il dovere di collaborazione secondo i principi di buona fede e affidamento non può certamente essere oltremodo gravoso e cioè spingersi ad un controllo diffuso e generalizzato sul comportamento della cittadinanza che, in un territorio ad altissima densità abitativa, sarebbe praticamente del tutto impossibile se non addirittura essere una strada per ritenere sempre ed in ogni caso giustificati gli inadempimenti contrattuali (una cosa infatti è la inimputabilità dell’adempimento o dell’esatto adempimento altra è la certezza collegata ad un comportamento generalizzato e diffuso dell’utenza che sfocerebbe in una irresponsabilità diffusa).

La sentenza chiarisce quindi che non si può certamente addossare alla stazione appaltante una responsabilità per mancata cooperazione all’adempimento a maggior ragione quando nel Capitolato di appalto sia espressamente previsto che l’impresa aggiudicataria era anche obbligata ad attivare tutte le procedure di sensibilizzazione dei cittadini.

L’impresa appaltatrice, in conseguenza dell’inadempimento rilevato, esr stata assoggettata all’applicazione di penali piuttosto rilevanti, con un dimensionamento significativo causato anche dal ripetersi delle situazioni inadempimentali.

Il Tribunale di Napoli rileva come l’importo delle penali appaia manifestamente eccessivo in relazione alla rilevanza dell’inadempimento contestato, il quale non solo risulta parziale in relazione all’oggetto del contratto, giacché riferito solo alla sola prestazione dello spazzamento, ma anche di importanza limitata tenuto conto del valore complessivo della prestazione.

I giudici evidenziano come le penali contrattualmente previste, pari ad oltre 5 volte il valore della prestazione inadempiuta, risultino manifestamente eccessive, anche in considerazione dell’incidenza della prestazione inadempiuta a fronte della complessiva prestazione dedotta in contratto, con conseguente, evidente, squilibrio contrattuale.

La sentenza stabilisce in termini essenziali la corretta metodologia per la definizione del sistema “sanzionatorio” dell’appaltatore in caso di resa incompleta o ritardata delle prestazioni, precisando che le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali vanno determinate in relazione alla tipologia, nonché all’entità e alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo e che deve, pertanto, necessariamente sussistere un nesso tra l’entità della penale e la tipologia della prestazione inadempiuta e alla sua entità, ovviamente da rapportarsi con il complessivo importo contrattuale.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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