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Sentenze

Il punteggio numerico costituisce sufficiente motivazione se i criteri di valutazione sono chiari e dettagliati

Appalto del servizio di pulizia. L’appellante contesta le  motivazioni della Sentenza di primo grado osservando che  molti sub-criteri sarebbero affetti da una notevole genericità.

I commissari, poi, si sarebbero limitati ad assegnare un coefficiente numerico senza esplicitare, seppur sinteticamente, le proprie valutazioni o le ragioni sottese all’assegnazione del punteggio.

Consiglio di Stato, Sez. III, 14/04/2022, n. 2819 respinge l’appello:

9.7. La stazione appaltante si è attenuta ai criteri di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di pulizia espressi sia nel bando tipo ANAC 2/2018 che dalle Linee guida sui soggetti aggregatori.

9.8. D’altro canto, come ha ben rilevato la Regione nelle proprie difese (p. 11 della memoria difensiva), laddove l’appellante avesse nutrito dubbi davvero fondati, o plausibili, in ordine alla possibilità di formulare le offerte, essa avrebbe potuto utilizzare la facoltà di chiedere chiarimenti, prevista dall’art. 2 del disciplinare di gara, avendo avuto i concorrenti quasi tre mesi di tempo, dal 9 settembre 2019 al 4 novembre 2019, per chiedere chiarimenti, mentre …….. ciò non ha fatto ed è rimasta silente sul punto.

9.9. Né giova all’appellante sostenere nella memoria di replica (v., in particolare, p. 7) che i chiarimenti non possono modificare né integrare la legge di gara, principio, questo, pacifico in giurisprudenza (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64), perché nel caso di specie i contestati sub-criteri non erano, come detto, generici e dunque, con i chiarimenti eventualmente richiesti, la stazione appaltante non avrebbe né modificato né integrato la legge di gara.

10.Deve qui trovare puntuale applicazione il consolidato orientamento secondo cui nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 20 settembre 2019, n. 3911).

10.1. Nel caso di specie proprio l’applicazione di questi consolidati principi, di cui il primo giudice ha fatto corretta applicazione, induce alla reiezione del motivo in esame, del tutto infondato.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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