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Sentenze

Servizio di riscossione coattiva dei tributi. Non è servizio di natura intellettuale!

Il Tar Lombardia, nell’accogliere il ricorso incidentale ( oltre che quello principale ), stabilisce che il servizio di riscossione coattiva dei tributi non è un servizio di natura intellettuale. Per cui l’aggiudicataria doveva essere esclusa non avendo indicato i costi della manodopera nella propria offerta economica.

Esclusione dovuta anche se la documentazione di gara non conteneva  specifica previsione in proposito.

Va segnalato tuttavia come l’orientamento della giurisprudenza sui servizi di riscossione non sia uniforme: il Consiglio di Stato aveva stabilito infatti come il servizio di supporto alla riscossione delle entrate ( compresa la riscossione coattiva )  fosse da considerare come  servizio di natura intellettuale (https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/servizio-di-supporto-riscossione-entrate-servizio-di-natura-intellettuale/).

Per cui occorrerà attendere sicuramente ulteriori decisioni per fare chiarezza.

Ecco la sintesi di Tar Lombardia, Sez. I, 21/04/2022, n. 897:

22.Il motivo è fondato.

23.Non è contestato in fatto che la ricorrente non abbia indicato i costi della manodopera nella propria offerta economica.

23.1. La difesa della ricorrente ha piuttosto giustificato tale omissione in ragione della natura intellettuale della prestazione oggetto dell’appalto.

23.2. Tale argomentazione non convince il Collegio.

23.3. Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. Stato, sez. V, n. 1291 del 2021; idem n. 4806 del 2020).

23.4. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato che ai sensi dell’art. 4 del capitolato le attività richieste hanno in gran parte una connotazione fortemente automatica e ripetitiva, spesso eseguite attraverso supporti informatici.

Si pensi ad esempio all’attività di individuazione dei beni aggredibili, espletabile attraverso la consultazione delle banche dati, e a tutta l’attività di postalizzazione. Ed ancora l’elaborazione dei flussi per il calcolo degli interessi, aggio e spese postali, la predisposizione, la stampa e l’inoltro delle comunicazioni, secondo le modalità di legge; la verifica delle anagrafiche dei debitori; la gestione degli eventuali sgravi e rimborsi, intesi come riduzione del carico disposto da Regione, e l’aggiornamento della relativa lista di carico; l’iscrizione del fermo amministrativo dei beni mobili registrati o all’iscrizione di ipoteca sugli immobili o ad ogni altra azione a tutela del credito, laddove il debito rimanga insoluto, non sospeso o non sgravato.

E’ espressamente previsto che il concessionario disponga di un sistema informativo che consenta di gestire le attività oggetto del servizio.

23.5. Si tratta di attività che non richiedono un apporto eminentemente personale, anche perché le fasi decisionali a monte dei processi oggetto dell’appalto rimangono in capo alla Regione (si pensi, ad esempio, agli sgravi e ai rimborsi, che presuppongono determinazioni assunte dalla Regione, sicchè l’attività conseguente è meramente esecutiva).

23.6. In sintesi quindi non si può ravvisare nell’oggetto del servizio di appalto un’attività di carattere intellettuale, neppure in termini di prevalenza, sicchè non risulta giustificata l’omissione dei costi della manodopera, in violazione dell’art. 95 comma 10 del codice dei contratti.

23.7. L’omessa indicazione dei costi della manodopera non è neppure giustificabile alla luce della mancanza nella documentazione di gara della specifica previsione.

Ed invero la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione (Consiglio di Stato sez. V, 22 febbraio 2021, n.1526).

Né nel caso di specie risultava non editabile l’indicazione del costo della manodopera, inserito dalla controinteressata nella propria offerta.

23.8. La mancata indicazione del costo della manodopera da parte della ricorrente non risulta quindi giustificabile. La sua offerta avrebbe pertanto dovuta essere esclusa.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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