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Sentenze

Requisiti di partecipazione e clausole immediatamente escludenti

La ricorrente impugna il Bando di Gara perché è stato previsto quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, la previa stipula di contratto di manutenzione con i terzi produttori dei macchinari oggetto di gestione.

Tale ulteriore requisito, previsto dal capitolato speciale, impedisce alla ricorrente l’effettiva partecipazione alla gara, ed ha un effetto chiaramente escludente oltre che restrittivo della partecipazione. Per tale ragione non ha presentato la domanda di partecipazione.

Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 01/07/2022, n.2150 dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo i caratteri delle clausole immediatamente escludenti:

B– Come indicato dal Presidente del Collegio in sede di discussione su tale profilo – su cui le parti hanno, invero, argomentato nelle memorie conclusive – il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Deve premettersi in generale che:

– “…Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen. 26 aprile 2018, n. 4; sez. V, 23 agosto 2019, n. 5789; 18 luglio 2019, n. 5057; 8 marzo 2019, n. 1736), se è vero che l’esito di una procedura di gara è impugnabile solamente da colui che vi ha partecipato (la domanda di partecipazione atteggiandosi a strumento per la sussistenza della posizione qualificata e differenziata che legittima l’impugnazione, laddove altrimenti l’operatore del settore sarebbe portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell’intera selezione per partecipare ad una riedizione di questa), è pur vero che a tale regola generale si deroga allorché l’operatore contesti in radice l’indizione della gara ovvero all’inverso contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto, ovvero ancora impugni direttamente le clausole del bando assumendone l’immediato carattere escludente: in tali ipotesi infatti la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale.

Il carattere immediatamente escludente ai fini della immediata impugnazione è stato ragionevolmente individuato: a) nelle clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione; b) nelle regole procedurali che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. plen. 7 aprile 2001, n. 3); c) nelle disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara oppure prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980); d) nelle condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente (Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293); e) nelle clausole impositive di obblighi contra ius; f) nei bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta oppure che presentino formule matematiche del tutto errate; g) negli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421); ipotesi tutte accomunate dal fatto di impedire in modo macroscopico, ovvero di rendere estremamente ed inutilmente difficoltoso ad un operatore economico di formulare un’offerta corretta, adeguata e consapevole, configurandosi pertanto come una concreta ed effettiva lesione dell’interesse legittimo dell’impresa a concorrere con gli altri operatori per l’aggiudicazione di una commessa pubblica (Cons. Stato, Sez. III, 28/9/2020 n. 5708)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 11 marzo 2021, n. 2093);

– per consolidata giurisprudenza il soggetto che non ha presentato la domanda di partecipazione alla gara è legittimato a impugnare tempestivamente clausole del bando che siano “escludenti”, cioè clausole che con assoluta certezza gli precludano la partecipazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4; v. anche Corte Cost. 22 novembre 2016, n. 245, che ha ritenuto inammissibile, per difetto di rilevanza, una questione di legittimità costituzionale promossa in un giudizio in materia di appalti pubblici, originato dal ricorso proposto da un’impresa che non aveva partecipato alla gara).

Nel caso in esame non viene in rilievo alcuna delle fattispecie su indicate, che legittimerebbe l’impugnazione del bando pur in assenza della domanda di partecipazione.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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