ACCEDI AD ARUG
0
Sentenze

Quando i medesimi punteggi determinano l’illegittimità dell’operato della Commissione

Secondo la ricorrente sarebbe stato violato l’art. 95 del codice degli appalti – espressamente richiamato dall’art. 63, comma 6 del codice, al cui rispetto, inoltre, la stazione appaltante si sarebbe autovincolata anche nella lettera d’invito. Non può dirsi infatti veramente effettuata la valutazione della parte tecnica dell’offerta, essendo inverosimile che tutte e otto le imprese partecipanti abbiano ottenuto esattamente lo stesso punteggio per gli stessi elementi.
Tar Veneto, Sez. III, 21/07/2022, n. 1203 accoglie il ricorso:
Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Azienda sanitaria, la lamentata «attribuzione indistinta di pari punteggio, a tutte e per tutti i criteri previsti dalla lettera d’invito, con uguali sintetiche motivazioni» non integra un mero vizio formale nella redazione del verbale, bensì comporta, in assenza di qualsiasi motivazione esplicitata e di qualsiasi prova offerta in relazione alla reale equivalenza dei prodotti, la dimostrazione della disapplicazione del criterio di aggiudicazione previsto dalla lex specialis.
Il Collegio non ignora, a tale proposito, la giurisprudenza riportata anche da parte ricorrente secondo cui: “«la circostanza che i singoli commissari abbiano espresso tutti lo stesso punteggio o un unico punteggio” … “ non è ex se indice di illegittimità, per la stringente ragione che essa prova troppo, non essendo nemmeno sufficientemente chiaro il punto di caduta di tale rilievo censoreo ben potendo spiegarsi la detta circostanza come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno a tale organo. Proprio il deciso ripudio di ogni logica rispondente ad un pericolo astratto … deve dunque indurre a ritenere che l’espressione di un giudizio identico, singolarmente o complessivamente, da parte di tutti i commissari, sia la conseguenza di un dialettico confronto, in seno alla Commissione giudicatrice, anziché la manifestazione di una evidente parzialità nei confronti di un’offerta rispetto ad un’altra, in assenza di un qualsivoglia principio di prova che lasci ritenere simile giudizio, da parte di tutti i commissari, come una valutazione precostituita, frutto non già del libero convincimento di ciascuno di essi, poi confluito in un unanime complessivo giudizio, ma di un atteggiamento acritico, illogico, ingiusto o, ancor peggio, parziale o preconcetto» (Cons. Stato, Sez. III, n. 8295/2020 e giurisprudenza ivi richiamata)”.
Ciononostante, quanto prodotto in giudizio (comparazione tra i prodotti schematicamente operata dalla ricorrente, comparazione tra i prodotti effettuata nell’ambito di studi scientifici, schede tecniche dei prodotti) consente di escludere la logicità e ragionevolezza dell’attribuzione di un identico punteggio nella fattispecie in esame, quantomeno con riferimento ai prodotti offerti dalle due ditte parti in causa.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

ACCEDI AD ARUG
Anteprima Acquisto