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ANAC, Parere, Precontenzioso

Rai di Napoli: l’appaltatore non può aumentare i costi di fronte alla richiesta di giustificativi

Richiesto dalla Rai il parere di Anac

A fronte della richiesta della stazione appaltante di giustificare le singole voci di spesa, l’aumento dei costi della manodopera da parte dell’operatore economico rappresenta una inammissibile manipolazione dei contenuti dell’offerta economica, in violazione del principio di par condicio.

Questo a meno che l’aumento non sia supportato da una valida motivazione giuridica, o da motivazione ragionevole. Lo ha stabilito l’Anac nel parere di precontenzioso n. 349 del 20 luglio 2022 espresso in seguito all’istanza presentata dalla Rai nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento di logistica integrata per il centro di produzione Tv di Napoli.

I fatti

La Rai ha chiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esprimere un parere sulla legittimità delle modifiche apportate in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta dall’operatore economico società cooperativa Coopservice al costo della manodopera indicato nell’offerta economica e riguardo alla sussistenza dei presupposti per l’esclusione dell’operatore dalla gara.

Coopservice ha indicato nell’offerta economica costi della manodopera di 538.173 euro (su base annua). Successivamente, a seguito della richiesta della stazione appaltante Rai di illustrare le giustificazioni relative alle singole voci di costo che hanno concorso a determinare l’importo offerto, la società ha dettagliato le componenti del costo della manodopera arrivando a un importo totale di 680.189 euro.

Coopservice ha spiegato che la discrepanza tra quanto indicato nell’offerta e i giustificativi era dovuta a un mero errore materiale causato da una formula errata del foglio di calcolo.

I rilievi di Anac

La giurisprudenza ritiene ammissibili le rimodulazioni della struttura del costo del personale quando sono ragionevoli e confortate da una valida motivazione giuridica.

Nel caso in esame, invece, a fronte della richiesta della stazione appaltante di illustrare i costi della manodopera indicati nell’offerta economica in quanto “quantificati in misura significativamente inferiore rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara”, nei primi giustificativi Coopservice si è limitata ad aumentare sensibilmente il costo della manodopera indicato nell’offerta senza fornire alcuna motivazione al riguardo.

Poi, in seguito a una specifica richiesta della Rai, ha spiegato che “la differenza tra quanto indicato in sede di presentazione dell’offerta e quanto indicato nei giustificativi prodotti è dovuta a un mero errore materiale causato da una formula errata nel foglio di calcolo”. Coopservice non ha fornito alcuna plausibile giustificazione al significativo aumento del costo della manodopera imputandolo all’errore nel foglio di calcolo. Ma l’errore può essere corretto solo se percepito o rilevato immediatamente dal contesto stesso dell’atto senza bisogno di indagini complesse.

Nella dichiarazione di offerta non c’è traccia di alcun indizio che possa far ritenere che il costo annuo della manodopera sia il frutto di un errore materiale di calcolo e non invece di una stima incongrua del costo del lavoro. L’importo indicato in sede di giustificazioni è una inammissibile variazione postuma.

Conclusioni

La Rai è chiamata a valutare l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’operatore economico per dimostrare la congruità del costo della manodopera con riferimento al valore indicato nell’offerta economica e non a quello maggiore indicato nei giustificativi in quanto frutto di una inammissibile manipolazione.

A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)

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