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Sentenze

Offerta economica non firmata digitalmente. Esclusione!

La Sentenza è meritevole di attenzione in quanto, sebbene riferita all’ applicazione  di una clausola del disciplinare di gara, stabilisce con nettezza come  la firma digitale (come in passato la firma cartacea), assicuri la paternità dell’offerta, l’assunzione di responsabilità in ordine al suo contenuto e l’impegno giuridicamente vincolante del concorrente. E la sua assenza, qualora prevista dalle norme di gara, determini pienamente l’esclusione.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. IV, 27/10/2022, n. 9165 accogliendo l’appello:

8.3. Relativamente all’interpretazione degli atti di gara, trovano applicazione le norme in materia di interpretazione dei contratti.

L’art. 1362, comma 1, cod. civ. impone di ricercare la “comune intenzione delle parti” senza limitarsi al senso letterale delle parole.

La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che il significato letterale costituisce criterio prioritario dell’operazione interpretativa cui vanno affiancati gli altri criteri – tra cui, in particolare, il criterio logico – sistematico di cui all’art. 1363 cod. civ. – solo se le espressioni utilizzate risultino incoerenti con altri indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.

Pertanto, “qualora il criterio letterale risulti sufficiente a dire il risultato che le parti intendevano conseguire, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa” (Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4731).

La dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico inteso ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti e la parità di trattamento tra i concorrenti (ex plurimis. Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970).

L’interpretazione letterale è quella che attiene al significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022 n.3452).

8.4. Il Collegio reputa che, nella fattispecie, la disciplina di gara, in precedenza trascritta, non presenti alcuna ambiguità e che, secondo una piana interpretazione letterale della clausola riportata nello step 3, la sanzione dell’esclusione sia chiaramente riferita alla mancata allegazione del modello di offerta economica “firmato digitalmente”.

Non ha infatti alcun senso scindere, come fatto dal primo giudice, l’“allegazione” dalla “firma”, poiché senza quest’ultima l’offerta economica è tamquam non esset.

Solo la firma digitale (come in passato la firma cartacea), assicura la paternità dell’offerta, l’assunzione di responsabilità in ordine al suo contenuto e l’impegno giuridicamente vincolante del concorrente.

La firma rappresenta, cioè, un elemento costitutivo dell’offerta che, nel caso in esame, era contenuta nel modello previsto dallo step 3.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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