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Appalti: le prestazioni aggiuntive chieste a progettisti e direttori lavori vanno remunerate

Appalti: progettisti e direttori dei lavori hanno diritto a un compenso  per i lavori aggiuntivi chiesti dalle stazioni appaltanti

Progettisti e direttori dei lavori hanno diritto a un compenso aggiuntivo per l’aggiornamento dei computi metrici di progetto e della contabilità dei lavori richiesti dalle stazioni appaltanti per adempiere alle disposizioni del Decreto Aiuti n. 50/ 2022, adottato a fronte dell’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime. Lo ha chiarito Anac attraverso un Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2022.

La decisione dell’Autorità arriva al seguito di una segnalazione dell’Oice (Associazione di categoria delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica) volta a fornire ulteriori indicazioni sulla determinazione dei corrispettivi dei servizi tecnici di architettura e ingegneria.  L’Associazione in particolare ha segnalato la prassi di richiedere in corso di esecuzione del contratto prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del compenso a base di gara, come ad esempio indagini, rilievi altri studi ritenuti imprescindibili per dare corretta esecuzione al contratto, senza prevedere alcun aumento del corrispettivo. Tutto questo sul presupposto che il corrispettivo, in quanto determinato a corpo, non è passibile di adeguamento sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite. Un comportamento che si registrerebbe anche quando le prestazioni aggiuntive derivino da un evento imprevisto e imprevedibile al momento dell’assunzione dell’incarico, come nel caso delle attività di aggiornamento dei computi metrici estimativi di progetto e della contabilità dei lavori, richieste dalle stazioni appaltanti ai progettisti e ai direttori dei lavori in seguito all’approvazione del decreto aiuti.

Anac rileva che l’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo non è un principio assoluto e inderogabile, e non esclude che le prestazioni introdotte in variazione di quella originaria debbano essere, comunque, valutate e pagate a parte. Anac precisa che non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione del contratto. Pertanto anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori fatte successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.

A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)

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