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Sentenze

L’operatore che partecipa ad una procedura di gara con attestazione di qualificazione SOA con classifica illimitata può giovarsi dell’incremento del quinto

Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello, chiarisce come l’operatore che partecipa ad una procedura di gara con attestazione di qualificazione SOA con classifica illimitata possa giovarsi dell’incremento del quinto.

Non solo.

Con l’incremento del quinto della classifica posseduta non sono da prevedersi limiti al suo utilizzo con finalità qualificatorie.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 03/01/2023, n. 91:

2. Il motivo è infondato.

2.1. La tesi dell’appellante – secondo cui l’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara con attestazione di qualificazione SOA con classifica illimitata non potrebbe giovarsi dell’incremento del quinto di cui all’art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 – non è condivisibile.

Non lo è in quanto manca una norma che tale limite espressamente preveda, necessaria in presenza di una regola premiale, che, per la formulazione letterale della disposizione che la prevede – “La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto” – appare applicabile quale che sia la categoria di lavori e la classifica posseduta.

Né lo si potrebbe ricavare in via indiretta dal quinto comma del medesimo articolo 61 che fissa “convenzionalmente” in € 20.658.000 l’importo della classifica VIII (illimitata) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione; è anzi proprio tale indicazione convenzionale per una qualificazione SOA che in astratto dovrebbe consentire di eseguire lavori senza limiti di importo che porta a ritenere che anche chi si trovi in questa condizione – per non subire un trattamento deteriore rispetto agli altri operatori con classifica inferiore – debba poter accedere all’incremento premiale della propria classifica e acquisire in questo modo una più ampia qualificazione.

Irrilevante, infine, appare, ai fini della soluzione della questione posta, la previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 61 cit. secondo cui “Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara...”; si tratta, infatti, di un ulteriore requisito di partecipazione imposto per le gare di rilevante importo, non incompatibile con quanto precedentemente affermato relativamente alla possibilità di incrementare di un quinto anche la qualificazione SOA con classifica illimitata.

2.2. L’appellante contesta, poi, la facoltà dell’aggiudicataria di assorbire nella categoria prevalente OG4 le altre categoria di lavori per le quali la classifica posseduta non risulta adeguata; entrambe le ragioni esposte a tal riguardo nella seconda censura non paiono condivisibili.

Non convince, innanzitutto, la lettura restrittiva dell’art. 61 comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 secondo cui la predetta facoltà sarebbe preclusa all’operatore che si avvale dell’incremento del quinto, il quale potrebbe eseguire i lavori solo nell’ambito della categoria la cui classifica è così incrementata.

Non è interpretazione necessitata dal tenore della disposizione, che si limita a prevedere l’incremento del quinto della classifica posseduta senza null’altro aggiungere circa i limiti al suo utilizzo con finalità qualificatorie.

A disciplina la vicenda in esame, invero, è l’art. 12 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici) d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015).

Il comma 2, lett. a) prevede che: “l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”; è questo il caso della xxxx che, come rilevato dal giudice di primo grado, in quanto qualificata nella categoria prevalente OG4, può eseguire direttamente tutte le altre lavorazioni oppure subappaltarle ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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