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ANAC, Vigilanza

Comune di Teramo, appalti di lavori non conformi al Codice e all’economicità di spesa

Comune di Teramo, appalti di lavori non conformi al Codice e all’economicità di spesa

La gestione degli appalti di lavori attuata dal Comune di Teramo nel periodo compreso tra il 2019 e la prima metà del 2022 non è conforme al codice dei contratti pubblici: dalla verifica dell’Anac, svolta in seguito alle segnalazioni della Guardia di Finanza, sono emerse molteplici violazioni del principio di rotazione e dei principi di economicità ed efficacia dell’agire della Pubblica Amministrazione.

I fatti

Nel triennio in questione il comune abruzzese ha disposto in totale 42 appalti di lavori, di cui 19 affidamenti diretti, 21 procedure negoziate e soltanto due aggiudicati con procedura aperta. Dalla ricognizione di queste procedure è emersa la tendenza della stazione appaltante di rivolgersi sempre alla stessa platea di operatori economici, sia in relazione agli affidamenti diretti, che per quanto riguarda gli inviti alle procedure negoziate. Si è riscontrato spesso che l’affidatario di un appalto sia stato successivamente invitato a numerose procedure negoziate, così come l’aggiudicatario di una procedura negoziata sia poi risultato destinatario di un affidamento diretto. Peraltro, nei casi in cui gli appalti erano stati suddivisi in lotti, l’amministrazione aveva la prassi di procedere tramite procedura negoziata, contestuale per ogni singolo lotto, nella quale per ciascuno di essi veniva invitato sempre lo stesso elenco di operatori economici, compresi dunque quelli poi risultati aggiudicatari di altri lotti.

La difesa del Comune di Teramo

Il comune di Teramo si è difeso precisando che dall’8 agosto 2020 il settore tecnico è stato suddiviso in due aree. Di conseguenza, secondo l’ente comunale, l’esistenza di due diversi centri decisionali, nonché di due diversi Responsabili Unici del Procedimento, potrebbe in alcuni casi aver determinato l’affidamento di differenti appalti ad un solo operatore economico.

Ciò, secondo il Comune, sarebbe giustificato dal fatto che nelle fasi antecedenti alla pubblicazione degli esiti delle procedure di gara, i Dirigenti “non sono a conoscenza dell’operato dell’Area e del Settore diversi da quelli di appartenenza”. Inoltre il Comune ha sottolineato la difficile gestione degli affidamenti anche per l’assenza di un regolamento interno sugli appalti adeguato alle norme vigenti.

I rilievi Anac

Nella delibera (la N.12 dell’11 gennaio 2023) l’Autorità cita alcuni casi: ad esempio quello dell’impresa Di Giorgio Fabio destinataria di due affidamenti diretti nello stesso giorno entrambi per interventi di adeguamento delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 in due diverse scuole della zona. Tutte fattispecie in cui Anac rileva la costante abitudine della Stazione Appaltante di rivolgersi sempre alla stessa platea di operatori economici, peraltro aventi quasi tutti sede legale a Teramo e provincia. Ciò, secondo Anac, oltre a prospettare una non adeguata applicazione del criterio della territorialità, con possibile lesione dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, determina un’importante limitazione della platea degli operatori economici disponibili e una scarsa diversificazione degli stessi.

Anac ricorda che il principio di rotazione può effettivamente essere derogato ma vanno fornite le motivazioni specifiche. Nei casi in esame, invece, non sembra che l’Ente abbia riscontrato un’effettiva assenza di alternative, essendosi limitato, da un lato, ad invitare sempre le solite aziende per l’infondato timore che la gara andasse deserta e, dall’altro, ad affidare direttamente l’appalto al contraente uscente semplicemente dopo aver contattato “per le vie brevi” alcune imprese. Ragioni che non possono giustificare i costanti e reiterati affidamenti e inviti sempre agli stessi operatori economici.

Conclusioni

Richiamando il Comune di Teramo a mettersi in regola, Anac ricorda che nel caso di procedure negoziate per l’affidamento di appalti di lavori suddivisi in lotti, non può essere invitata alle procedure relative ad ogni singolo lotto la stessa platea di operatori economici. Non è sufficiente ai fini del rispetto del principio di rotazione, l’inserimento nei relativi bandi della clausola secondo cui l’aggiudicatario di un lotto non possa aggiudicarsi i lotti successivi.  Infatti, la gara suddivisa in più lotti non costituisce un’unica procedura, ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti, con la conseguenza che deve assicurarsi la rotazione degli inviti per ognuna di esse, non potendosi semplicemente stilare un unico e circoscritto elenco di operatori economici da invitare in maniera indifferenziata a tutte le procedure.

A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)

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